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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 245, comma 3, del Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), nella parte in cui devolve alle sezioni specializzate le procedure di reclamo avviate dopo l’entrata in vigore del codice, anche quando riguardano misure cautelari concesse sotto la normativa precedente. La norma eccedeva la delega legislativa di cui all’art. 15 della legge n. 273/2002.

Di cosa si tratta

Il Codice della proprietà industriale del 2005 aveva stabilito che le procedure di reclamo cautelare avviate dopo la sua entrata in vigore fossero devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, anche se le misure cautelari impugnate erano state concesse in base alla normativa previgente. Il Tribunale di Napoli (sezione specializzata) ha dubitato della legittimità di questa norma transitoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha impugnato l’art. 245, comma 3, d.lgs. n. 30/2005 in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), nonché agli artt. 3 e 25 Cost. (irragionevolezza e giudice naturale). La legge delega n. 273/2002 all’art. 15 autorizzava il riassetto normativo in materia di proprietà industriale, ma non comprendeva la disciplina della competenza delle sezioni specializzate, già regolata dalla separata delega dell’art. 16.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 245, comma 3, per violazione dell’art. 76 Cost. La norma disciplinava un oggetto estraneo alla delega di cui all’art. 15 della legge n. 273/2002, che riguardava il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, non la competenza e il diritto processuale transitorio delle sezioni specializzate. Restano assorbiti gli altri profili.

Il principio

Il legislatore delegato non può disciplinare materie estranee all’oggetto della delega ricevuta. Quando la legge delega regola due ambiti distinti con due disposizioni separate (artt. 15 e 16 della l. n. 273/2002), ciascun decreto legislativo attuativo può intervenire solo nell’ambito della rispettiva delega, e non può invadere l’area dell’altra.

Domande e risposte

Cosa sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale?

Sono sezioni dei tribunali e delle corti d’appello istituite dal d.lgs. n. 168/2003 per trattare le controversie in materia di marchi, brevetti, diritto d’autore e concorrenza sleale. Sono presenti nelle città con maggiore tradizione commerciale e industriale.

Cosa significa eccesso di delega?

Si ha eccesso di delega quando il Governo emana un decreto legislativo che va oltre i limiti fissati dalla legge di delega, disciplinando materie o adottando soluzioni che il Parlamento non aveva autorizzato. È un vizio di legittimità costituzionale ex art. 76 Cost.

Questa è la prima volta che la Corte si pronuncia su queste norme?

No. La stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 245, comma 2, del medesimo codice con la sentenza n. 112/2008, per le stesse ragioni. La sentenza n. 123/2009 estende la declaratoria al comma 3, che riguarda i reclami cautelari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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