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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Veneto sugli artt. 33, 34 e 38 della legge regionale veneta n. 29/2007 in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Le norme degli artt. 33 e 34 non dovevano essere applicate nel giudizio principale; l’art. 38 presentava motivazione insufficiente.
Di cosa si tratta
Una società aveva chiesto al Comune di Venezia l’autorizzazione per un pubblico esercizio di tipo B (somministrazione alimenti e bevande), ma si era vista rifiutare il permesso. Nel giudizio amministrativo seguente, il TAR Veneto ha dubitato della costituzionalità di alcune norme della legge regionale che disciplinano i parametri e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29/2007, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La tesi era che la regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, disciplinando parametri che di fatto limitavano l’accesso al mercato della ristorazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Per gli artt. 33 e 34, la questione era inammissibile per difetto di rilevanza: si trattava di norme strumentali all’emanazione futura di parametri e criteri, che il giudice non doveva applicare nel caso concreto. Per l’art. 38, l’inammissibilità derivava dall’insufficiente motivazione del contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Il principio
Il giudice rimettente deve indicare in modo specifico e non assertivo le ragioni per cui ritiene che la norma impugnata contrasti con i parametri costituzionali invocati. Una motivazione puramente assertiva o insufficiente determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito della questione stessa.
Domande e risposte
Cosa significa «difetto di rilevanza» in una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio a quo. Se il giudice non deve applicare quella norma per decidere la causa, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
La regione può disciplinare la somministrazione di alimenti e bevande?
Sì, ma con limiti. La materia è di competenza regionale, però le norme regionali non possono introdurre restrizioni quantitative al mercato che violino la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.).
Cosa prevede il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) sulla somministrazione di alimenti?
Il decreto ha liberalizzato il settore, stabilendo che anche la somministrazione di alimenti e bevande si svolge senza rispettare limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello sub-regionale, allineandosi ai principi di libera concorrenza.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, parametro invocato dal rimettente
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
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