Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p., che imponeva al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione quando la Cassazione si fosse pronunciata sull’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La norma violava il principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) e il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Di cosa si tratta

Una norma del 2006 (introdotta dalla legge Pecorella n. 46/2006) obbligava il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione ogni volta che la Corte di cassazione avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari, senza che fossero emersi nuovi elementi a carico. Un giudice per le indagini preliminari di Forlì ha sollevato la questione di costituzionalità di questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Forlì ha impugnato l’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. La norma imponeva al PM di chiedere l’archiviazione quando la Cassazione avesse negato i gravi indizi cautelari ex art. 273 c.p.p., vincolando l’esercizio dell’azione penale a una valutazione compiuta in sede cautelare con finalità e standard diversi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1-bis, c.p.p. nella sua interezza. La norma era incompatibile con l’art. 112 Cost. perché subordinava l’obbligatorietà dell’azione penale all’esito di un giudizio cautelare, che segue standard diversi rispetto al giudizio di merito. Era inoltre irragionevole (art. 3 Cost.) perché limitava il divieto ai soli casi in cui la Cassazione si fosse pronunciata, escludendo le ipotesi analoghe in cui l’insussistenza degli indizi fosse stata dichiarata dal solo tribunale del riesame.

Il principio

Il giudizio cautelare e quello di merito operano su piani distinti: i «gravi indizi di colpevolezza» ex art. 273 c.p.p. servono a giustificare una misura restrittiva, non a decidere la colpevolezza. Subordinare l’esercizio dell’azione penale alla valutazione cautelare della Cassazione svuota l’obbligatorietà dell’azione penale garantita dall’art. 112 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono i «gravi indizi di colpevolezza» nel diritto processuale penale?

Sono il presupposto richiesto dall’art. 273 c.p.p. per applicare una misura cautelare personale. Servono a valutare se è opportuno restringere la libertà di un indagato in attesa del processo, ma non equivalgono alla colpevolezza accertata in sede di merito.

Perché la norma violava l’art. 112 Cost.?

L’art. 112 Cost. impone al pubblico ministero di esercitare l’azione penale in presenza dei presupposti di legge. La norma dichiarata incostituzionale obbligava invece il PM a chiedere l’archiviazione in base all’esito di un procedimento (quello cautelare) che ha finalità e standard probatori diversi rispetto al giudizio penale di merito.

Questa sentenza ha avuto conseguenze pratiche sui processi in corso?

Sì. La declaratoria di incostituzionalità ha effetti retroattivi: i procedimenti penali nei quali il PM era stato costretto ad archiviare in forza della norma illegittima potevano essere riapporti se erano ancora nei termini di prescrizione e sussistevano elementi sufficienti per l’esercizio dell’azione penale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.