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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti aventi diritto ai permessi mensili retribuiti per l’assistenza al disabile grave. La questione è inammissibile per difetto dei presupposti processuali, ma la problematica di fondo è reale e successivamente sarà affrontata dalla Corte.

Di cosa si tratta

La legge n. 104 del 1992 (legge-quadro sull’handicap) prevede che i parenti o affini entro il terzo grado possano usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare disabile grave. Un convivente more uxorio, escluso da questo beneficio, aveva citato in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento di tali permessi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione non emergono le ragioni per cui il convivente, pur potendo i familiari legittimi del disabile potenzialmente fruire dei permessi, non avrebbe potuto comunque ricevere assistenza da essi. La questione non supera il vaglio della rilevanza concreta nel giudizio a quo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: occorre che il giudice rimettente dimostri in modo specifico che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità inciderebbe concretamente sull’esito del processo, e non solo in astratto.

Domande e risposte

Chi ha diritto ai permessi retribuiti ex art. 33 legge 104?

Al momento di questa ordinanza (2009), il diritto era riconosciuto ai parenti e affini entro il terzo grado del disabile grave. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 2016, ha esteso il beneficio anche ai conviventi di fatto.

Perché il convivente era escluso?

La legge n. 104 del 1992 elencava tassativamente i soggetti beneficiari, e il convivente more uxorio non compariva in tale elenco. L’INPS giustificava l’esclusione con la certezza dei legami familiari legittimi rispetto all’instabilità della convivenza di fatto.

Qual è stato l’esito finale su questo tema?

La questione è stata dichiarata inammissibile in questo caso per ragioni processuali. La Corte costituzionale ha poi ampliato progressivamente i soggetti beneficiari, includendo anche i conviventi di fatto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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