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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) in materia di prescrizione per i recidivi. I giudici rimettenti muovono da un presupposto interpretativo erroneo sulla rilevanza della questione: anche in caso di accoglimento, i reati contestati nei giudizi principali non sarebbero comunque prescritti.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 ha modificato il regime dei termini di prescrizione, prevedendo aumenti del termine ordinario quando gli atti interruttivi riguardino imputati recidivi, abituali o professionali. Tre giudici penali (Tribunale di Salerno, sezioni distaccate di Cava de’ Tirreni e di Amalfi, e GUP di Prato) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste disposizioni, ritenendole discriminatorie perché basate sullo status soggettivo dell’imputato anziChé sulla gravità oggettiva del fatto.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti contestavano l’art. 6, commi 1 e 4, e l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nonché l’art. 161, secondo comma, del codice penale come modificato dalla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 secondo comma, 27 e 79 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79 Cost. I rimettenti muovono dall’erroneo presupposto che, in caso di accoglimento, dovrebbero dichiarare i reati prescritti, mentre un’analisi corretta dei termini mostrerebbe che la prescrizione non sarebbe comunque maturata nei giudizi a quibus.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere valutata in concreto: se, anche in caso di accoglimento, la decisione del giudice a quo non cambierebbe per ragioni diverse da quella censurata, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge ex Cirielli sulla prescrizione per i recidivi?

La legge n. 251 del 2005 ha introdotto un aumento del termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti imputati recidivi (aumento di un quarto), con recidiva infraquinquennale o specifica (aumento della metà), plurima (aumento di due terzi), o delinquenti abituali o professionali (aumento del doppio).

Perché i giudici ritenevano la norma incostituzionale?

Perché a loro avviso la norma faceva dipendere la durata della prescrizione non dalla gravità oggettiva del reato, ma dallo status soggettivo dell’imputato, introducendo un «diritto penale d’autore» potenzialmente in contrasto con i principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché in ciascun giudizio a quo, calcolando correttamente i termini di prescrizione applicabili (anche con la norma censurata), i reati contestati non risultavano prescritti. Il presupposto da cui muovevano i giudici rimettenti era quindi erroneo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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