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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che obbligano i contribuenti a restituire le agevolazioni fiscali IRPEG godute negli anni 1995-1998, successivamente qualificate come aiuti di Stato illegittimi dalla Commissione europea. Il recupero retroattivo imposto dal diritto dell’Unione europea non viola gli artt. 53 e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Società partecipate da enti pubblici locali avevano beneficiato di un’esenzione dall’IRPEG per gli anni 1995-1998. La Commissione europea ha successivamente qualificato tale esenzione come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Il legislatore italiano ha quindi adottato provvedimenti per il recupero delle imposte non versate, imponendo la presentazione di dichiarazioni dei redditi tardive e l’emissione di ordinanze-ingiunzione di pagamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge n. 62 del 2005 e 1 del d.l. n. 10 del 2007, in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, ritenendo che il recupero retroattivo violasse la capacità contributiva e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate. Le disposizioni censurate non sono ordinarie norme tributarie retroattive, ma danno attuazione a obblighi imposti da organi dell’Unione europea (decisione della Commissione CE e sentenza della Corte di giustizia). In tale contesto, il recupero retroattivo delle imposte non versate è conforme agli obblighi comunitari e non viola i parametri costituzionali evocati.
Il principio
Quando il legislatore nazionale interviene per dare attuazione a obblighi imposti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi, le norme adottate non possono essere valutate come ordinarie disposizioni tributarie retroattive e non violano il principio di capacità contributiva né quello di buon andamento dell’amministrazione.
Domande e risposte
Cosa sono gli aiuti di Stato nel diritto europeo?
Sono vantaggi economici concessi dagli Stati a imprese o settori specifici (sussidi, esenzioni fiscali, ecc.) che falsano la concorrenza nel mercato unico europeo. Se incompatibili con le regole UE, devono essere recuperati dallo Stato che li ha concessi.
Perché veniva contestata la retroattività del recupero?
Le società non avevano presentato dichiarazioni dei redditi per quegli anni perché erano esenti. Il recupero, a distanza di oltre dieci anni, imponeva di ricostruire un reddito imponibile del passato, quando le scelte economiche erano state compiute in un contesto fiscale diverso.
In che modo la Corte ha giustificato la legittimità del recupero?
Rilevando che il recupero non era frutto di una scelta discrezionale del legislatore italiano, ma di un obbligo imposto dalla Commissione europea e confermato dalla Corte di giustizia. L’Italia era stata condannata per non aver provveduto al recupero, rendendo obbligato l’intervento.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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