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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del Testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), sollevata dal Tribunale di Roma per il caso del curatore di un fallimento revocato che non riesce a ottenere il proprio compenso dall’Erario. L’inammissibilità dipende dal fatto che la domanda è stata proposta con procedimento camerale non contenzioso anziChé con giudizio contenzioso contro lo Stato.
Di cosa si tratta
Un curatore nominato in una procedura fallimentare successivamente revocata aveva chiesto al Tribunale, con ricorso camerale, la liquidazione del proprio compenso a carico dell’Erario. Il Tribunale di Roma, ritenendo che la norma sulle spese di giustizia non coprisse il caso della revoca del fallimento (diversamente da quello del fallimento senza fondi), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non include tra le spese anticipate dall’Erario, in caso di revoca del fallimento, le spese e gli onorari del curatore, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione inammissibile. Una volta che la procedura fallimentare si è conclusa (per revoca), la domanda del curatore per la liquidazione del compenso non può essere proposta con procedimento camerale non contenzioso, ma deve essere azionata con un giudizio contenzioso ordinario nei confronti dello Stato, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice a quo ha implausibilmente disatteso questa interpretazione della Cassazione.
Il principio
Dopo la chiusura della procedura fallimentare (per revoca o per qualsiasi altra causa), la domanda del curatore per ottenere il pagamento del compenso dall’Erario deve essere proposta non con procedimento camerale non contenzioso ma con ordinario giudizio di cognizione nel quale lo Stato è parte convenuta. La scelta del rito errato rende irrilevante la questione di legittimità sollevata.
Domande e risposte
Cosa succede al compenso del curatore quando il fallimento viene revocato?
Se non vi è condanna né del creditore ricorrente né del fallito, il curatore deve richiedere il proprio compenso allo Stato in via autonoma. Deve però farlo con un giudizio ordinario contenzioso, non con la procedura camerale di liquidazione in sede fallimentare.
Qual è la differenza tra fallimento senza fondi e fallimento revocato?
Nel fallimento senza fondi la procedura è ancora in corso e l’art. 146, comma 3, del t.u. spese di giustizia (come interpretato dalla Corte cost. n. 174 del 2006) prevede l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario. Nel fallimento revocato la procedura è terminata e il curatore deve agire separatamente contro lo Stato.
Cosa significa che la questione era irrilevante?
Significa che, anche se la Corte avesse dichiarato l’incostituzionalità della norma censurata, il giudice a quo non avrebbe potuto accogliere il ricorso del curatore, perché era stato proposto con il rito sbagliato. L’esito del giudizio sarebbe stato in ogni caso una declaratoria di improponibilità della domanda.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.