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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 1995, che prevede contributi ai Comuni per le convenzioni con le scuole dell’infanzia private, in riferimento all’art. 33 e all’art. 117, primo comma, della Costituzione nel testo previgente. La questione era già stata dichiarata inammissibile due volte in precedenza dallo stesso TAR e per le stesse norme.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna del 1995 prevedeva finanziamenti pubblici ai Comuni per attivare convenzioni con scuole dell’infanzia private senza fini di lucro. Un comitato bolognese e alcune comunità religiose avevano impugnato la delibera di attuazione, sostenendo che il sostegno economico diretto alle scuole private violasse il divieto costituzionale di oneri per lo Stato per la libertà di istruzione privata.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Emilia-Romagna ha sollevato per la terza volta questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995 per violazione dell’art. 33, primo, secondo e terzo comma, e dell’art. 117, primo comma, della Costituzione nel testo anteriore alla riforma costituzionale del 2001.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile. Il TAR aveva già sollevato la stessa questione nel medesimo giudizio e la Corte l’aveva già dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 67 del 1998 e n. 346 del 2001. Il fatto che il Consiglio di Stato avesse successivamente dichiarato inammissibile il ricorso in punto di legittimazione non crea presupposti nuovi tali da consentire una terza rimessione della stessa questione nel medesimo giudizio.

Il principio

Il giudice a quo non può riproporre indefinitamente la stessa questione di legittimità costituzionale nel medesimo giudizio già dichiarata inammissibile dalla Corte, in assenza di elementi sostanzialmente nuovi che ne modifichino i presupposti. Il principio della ragionevole durata del processo e della certezza giuridica osta a questa prassi.

Domande e risposte

Il finanziamento pubblico alle scuole private è costituzionalmente ammesso?

La questione è dibattuta. L’art. 33, terzo comma, Cost. prevede che i privati hanno diritto di istituire scuole «senza oneri per lo Stato». La giurisprudenza ha tuttavia ammesso che il finanziamento pubblico sia legittimo quando ha come destinatari diretti gli alunni (borse di studio, buoni scuola) e non le scuole come istituzione.

Perché il TAR aveva sollevato la questione tre volte?

Il giudizio a quo aveva avuto un iter processuale complesso: condanna in primo grado poi riformata dal Consiglio di Stato, che aveva però mantenuto sub iudice alcuni motivi. Il TAR riteneva di poter sollevare nuovamente la questione di costituzionalità su quei motivi rimasti aperti.

La norma regionale era comunque applicabile?

La questione è rimasta senza risposta nel merito. La Corte si è limitata a dichiarare l’inammissibilità processuale della rimessione, senza pronunciarsi sulla conformità costituzionale della legge regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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