Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007: la norma, che impone l’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali a pena di nullità solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, non è retroattiva perché in base al diritto previgente la mancata indicazione non produceva già nullità della cartella.

Di cosa si tratta

L’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria debbano indicare il responsabile del procedimento, ma non ne sanziona espressamente l’omissione con la nullità. Il legislatore ha poi stabilito (art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007) che tale omissione produce nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, escludendo le cartelle precedenti.

La questione di legittimità costituzionale

Le Commissioni tributarie di Isernia e Lucca e il Giudice di pace di Genova (con due ordinanze) hanno impugnato l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 97, 101, 102, 108 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per le questioni del Giudice di pace di Genova (motivazione confusa, rilevanza non dimostrata) e per le censure delle Commissioni tributarie ex artt. 101, 102 e 108 Cost. (generiche). Non fondate nel merito le censure delle Commissioni tributarie di Isernia e Lucca: prima del 1° giugno 2008 l’omissione non produceva nullità (la Cassazione aveva escluso la nullità in mancanza di espressa previsione); quindi la norma non è retroattiva, non viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza né gli artt. 23, 24, 97 e 111 Cost.

Il principio

Una norma che preveda un effetto di nullità a partire da una certa data, chiarendo che tale nullità non si applica al periodo anteriore, non è retroattiva se in base al diritto previgente quell’effetto non era già previsto. Lo Statuto del contribuente non ha rango costituzionale né vale come norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria.

Domande e risposte

Una cartella esattoriale priva del responsabile del procedimento è nulla?

Solo se si riferisce a un ruolo consegnato dopo il 1° giugno 2008. Per le cartelle precedenti, la Corte ha confermato che l’omissione non produce nullità in base alla disciplina previgente, non avendo lo Statuto del contribuente previsto questa sanzione.

Lo Statuto del contribuente è una legge “rinforzata” che prevale sulle leggi ordinarie successive?

No. La Corte ha ribadito che la legge n. 212/2000 non ha rango costituzionale né vale come norma interposta, e può quindi essere derogata da leggi ordinarie successive, purché in modo espresso.

Come si conosce il responsabile del procedimento nella propria cartella esattoriale?

Per i ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008, il responsabile del procedimento deve essere indicato a pena di nullità. Per le cartelle anteriori, la mancata indicazione non comporta nullità ma il contribuente può comunque chiedere all’ente competente le informazioni sull’identità del responsabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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