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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza (art. 172 cod. strada). Il legislatore può imporre comportamenti che tutelano la salute individuale come interesse collettivo, e la sanzione — inclusa la decurtazione dei punti patente — rientra nella sua discrezionalità. La cintura non è una “costrizione” fisicamente apprezzabile che lede la libertà personale.
Di cosa si tratta
Un automobilista di Pistoia, affetto da obesità che rendeva difficile allacciare la cintura, era stato multato per violazione dell’art. 172 del Codice della strada. Il Giudice di pace rimettente sollevava la questione di costituzionalità dell’obbligo dell’uso della cintura, sostenendo che comprimesse diritti fondamentali della persona.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Pistoia ha impugnato l’art. 172 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003, per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 8 CEDU e dell’art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza su tutti i profili. La salute individuale è interesse della collettività: il legislatore può prescrivere comportamenti e sanzionarne l’inosservanza per ridurre mortalità e morbilità da incidenti stradali (sent. n. 180/1994). L’obbligo della cintura non integra una costrizione fisicamente apprezzabile e duratura che comprima la libertà personale ex art. 13 Cost. La presenza di categorie esentate è frutto di scelta discrezionale non irragionevole del legislatore.
Il principio
Il legislatore può considerare la salute individuale anche come interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza. L’obbligo della cintura di sicurezza non costituisce una costrizione fisicamente apprezzabile né impedisce il raggiungimento dello scopo del trasporto, e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di sicurezza stradale.
Domande e risposte
Chi è esonerato dall’obbligo della cintura di sicurezza?
Il Codice della strada prevede esenzioni per alcune categorie (ad esempio, chi dispone di certificazione medica per impedimento fisico, o determinate categorie professionali in servizio). La Corte ha confermato che la presenza di categorie esentate è frutto di scelta legislativa non irragionevole.
La decurtazione dei punti patente per mancato uso della cintura è costituzionale?
Sì. La Corte ha ribadito che la determinazione delle sanzioni e la loro quantificazione rientrano nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per palese arbitrarietà. La decurtazione dei punti ha anche funzione rieducativa.
I controlli degli agenti sull’uso della cintura violano la privacy?
No. Il potere ispettivo degli organi di controllo deriva da norme diverse dall’obbligo della cintura; la limitazione della vita privata eventualmente derivante dai controlli non dipende dall’art. 172 cod. strada ma da altre disposizioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato per le categorie esentate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, evocata come parametro principale
- Art. 36 della Costituzione — nota: il rimettente ha evocato l’art. 32, secondo comma, Cost., presente nel testo originale come tutela della salute e dell’autodeterminazione
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