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La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal delegato effettivo e supplente del Comune di Meduna di Livenza: anche in questo caso i delegati comunali non costituiscono “poteri dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost.
Di cosa si tratta
Analogo alla n. 1/2009, il caso riguarda il Comune di Meduna di Livenza (Treviso), che aveva avviato la procedura referendaria per distaccarsi dalla Regione Veneto e aggregarsi alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’art. 132, secondo comma, Cost. I delegati nominati dal Consiglio comunale avevano impugnato gli atti dell’Ufficio centrale per il referendum, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica.
La questione di legittimità costituzionale
I delegati di Meduna di Livenza sostenevano, come nel caso del Comune di San Michele al Tagliamento, di essere “poteri dello Stato” legittimati a sollevare conflitto di attribuzioni. Il ricorso era stato depositato il 9 giugno 2008. Relatore Ugo De Siervo; camera di consiglio del 19 novembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in applicazione dello stesso principio enunciato nell’ordinanza n. 1/2009: il delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost. non è un potere dello Stato. Le argomentazioni dei ricorrenti non mutano il quadro giuridico già valutato nel caso analogo.
Il principio
Il delegato comunale — effettivo e supplente — nel referendum per la variazione territoriale di cui all’art. 132, secondo comma, Cost. non costituisce “potere dello Stato” e non può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale: principio confermato in linea con l’ordinanza n. 1/2009.
Domande e risposte
Questa ordinanza è identica alla n. 1/2009?
In sostanza sì: entrambe riguardano la stessa questione (legittimazione del delegato comunale nel referendum ex art. 132 Cost.), ma per Comuni diversi (San Michele al Tagliamento e Meduna di Livenza). La Corte ha applicato lo stesso principio già enunciato nell’ordinanza n. 1.
Meduna di Livenza ha poi effettuato il referendum?
Il conflitto di attribuzioni riguardava la fase di ammissibilità del ricorso e non il merito della procedura referendaria. La Corte non ha esaminato la legittimità degli atti impugnati nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Chi avrebbe potuto proporre il conflitto in modo ammissibile?
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel referendum ex art. 132 Cost., il soggetto eventualmente legittimato a sollevare conflitto avrebbe dovuto avere una posizione analoga a quella del comitato promotore nel referendum abrogativo, cioè doveva essere il soggetto che raccoglie le firme e avvia la procedura. I delegati, invece, hanno solo un ruolo di rappresentanza nella fase successiva.
Norme collegate
- Art. 132 della Costituzione — Referendum per distacco di Comuni da una Regione e aggregazione ad altra Regione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.