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La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo il combinato disposto che subordina la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno: la norma viola i principi di eguaglianza e di solidarietà sociale.
Di cosa si tratta
L’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) e l’art. 9, comma 1, del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) subordinavano l’accesso degli stranieri alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), documento che richiede, tra l’altro, un reddito minimo. Un cittadino albanese totalmente invalido e privo di tale documento si era visto rifiutare le prestazioni dall’INPS.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Prato aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. Relatore Francesco Amirante; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui escludono gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia dalla pensione di inabilità e dall’indennità di accompagnamento per difetto della carta di soggiorno. Le prestazioni assistenziali volte a garantire i mezzi di sopravvivenza a chi sia in condizione di totale inabilità sono espressione del diritto alla salute e della solidarietà sociale, che non possono essere negate in base alla nazionalità quando lo straniero è regolarmente presente in Italia.
Il principio
Lo straniero legalmente soggiornante in Italia che si trovi in stato di totale inabilità ha diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal possesso della carta di soggiorno: il requisito reddituale implicito nella carta di soggiorno è irragionevole per chi è totalmente invalido e non può lavorare.
Domande e risposte
Cos’è la carta di soggiorno e perché creava problemi agli invalidi?
La carta di soggiorno (oggi “permesso UE per soggiornanti di lungo periodo”) richiede, per essere ottenuta, un reddito minimo adeguato. Un invalido totale che non può lavorare e non ha altre fonti di reddito non riesce ad ottenerla, e per questo si trovava escluso anche dalle prestazioni assistenziali di cui aveva bisogno.
Dopo questa sentenza, gli stranieri invalidi hanno diritto alle stesse prestazioni degli italiani?
La Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento a prescindere dalla carta di soggiorno, per gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia. Il principio è stato poi esteso ad altre prestazioni assistenziali nelle sentenze successive.
L’art. 117, primo comma, Cost. come rileva in questa vicenda?
L’art. 117, primo comma, Cost. vincola la legislazione italiana al rispetto degli obblighi internazionali. La Corte ha richiamato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta sociale europea, che vietano discriminazioni ingiustificate nell’accesso alle prestazioni assistenziali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — Obblighi internazionali come limite alla legislazione statale
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