Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 158 c.p. relative al dies a quo della prescrizione per la truffa e per il reato continuato: il legislatore può scegliere il momento della commissione del reato come punto di partenza del termine.

Di cosa si tratta

L’art. 158 del codice penale stabilisce che il termine di prescrizione decorre, per la truffa, dal giorno in cui il reato è stato commesso. Il Tribunale di Verbania, davanti a una serie di truffe ai danni di compagnie assicurative commesse dal 1995 al 2004, riteneva incostituzionale che la prescrizione decorresse dal giorno della commissione anziché dal giorno in cui la vittima aveva preso conoscenza dell’inganno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Verbania aveva sollevato tre questioni sull’art. 158 c.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 Cost.: (a) dies a quo per la truffa; (b) prescrizione del reato continuato dalla consumazione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato; (c) prescrizione dei reati a querela dal giorno della commissione anziché dalla cessazione del reato continuato. Relatore Paolo Maria Napolitano; camera di consiglio del 3 dicembre 2008.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato tutte e tre le questioni manifestamente infondate. Il legislatore ha la facoltà di scegliere il dies a quo della prescrizione in modo che garantisca la ragionevole perseguibilità dei reati. Le soluzioni adottate dall’art. 158 c.p. non sono irragionevoli né violano il diritto di difesa della persona offesa.

Il principio

La fissazione del dies a quo della prescrizione al momento della commissione del reato, anche per la truffa e il reato continuato, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3, 24 e 112 Cost.

Domande e risposte

Cosa succede se la vittima di una truffa si accorge del danno molto tempo dopo?

In linea di principio, la prescrizione decorre dal momento della commissione del reato, indipendentemente da quando la vittima se ne accorge. Ciò può far scattare la prescrizione prima che la vittima sappia di essere stata truffata. Il legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di certezza giuridica.

Come funziona la prescrizione per il reato continuato?

Secondo l’art. 158 c.p., per il reato continuato il termine decorre separatamente per ciascun episodio, dal giorno di consumazione di ognuno. Il rimettente riteneva più razionale far decorrere la prescrizione dalla cessazione dell’ultimo episodio, ma la Corte ha ritenuto la scelta del legislatore non irragionevole.

Cosa è l’art. 112 Cost. e cosa c’entra con la prescrizione?

L’art. 112 Cost. stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale. Il rimettente sosteneva che la prescrizione che decorre a prescindere dalla conoscenza del reato da parte della persona offesa ostacolasse l’esercizio obbligatorio dell’azione penale. La Corte ha escluso la violazione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.