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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 2110 del codice civile, che non esclude le giornate di dialisi dal computo del limite di 180 giorni per l’indennità di malattia. La scelta di riservare una disciplina speciale solo a tubercolosi e infortuni professionali rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Un lavoratore affetto da insufficienza renale aveva esaurito i 180 giorni di indennità di malattia nell’anno, sommando le giornate di assenza per dialisi a quelle per altre malattie. L’INPS non riconosceva l’indennità per le ulteriori 17 giornate di dialisi. Il lavoratore sosteneva che la dialisi, trattamento salvavita, avrebbe dovuto essere esclusa dal computo del periodo massimo indennizzabile, come avviene per tubercolosi e infortuni sul lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Arezzo impugna l’art. 2110 del codice civile, nella parte in cui il limite di 180 giorni di indennità di malattia si applica anche ai lavoratori sottoposti a dialisi, senza escludere tali giornate. Parametri: artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il trattamento speciale per la tubercolosi si giustifica storicamente con la sua elevata mortalità e contagiosità, e per l’infortunio professionale con la responsabilità del datore di lavoro; l’assenza di un regime analogo per la dialisi non è irragionevole. Spetta al legislatore valutare l’estensione delle tutele speciali, e un eventuale intervento additivo della Corte rischierebbe di creare nuove disparità tra categorie di malati bisognosi di cure continue.
Il principio
L’art. 2110 c.c. attribuisce al legislatore e all’autonomia collettiva la determinazione dei limiti temporali dell’indennità di malattia. Non è incostituzionale non aver esteso ai dializzati il regime speciale previsto per la tubercolosi o gli infortuni professionali: si tratta di scelte discrezionali del legislatore non irragionevoli.
Domande e risposte
I lavoratori in dialisi hanno diritto a un’indennità di malattia senza limiti temporali?
No, in base all’art. 2110 c.c. e alla disciplina INPS. Le giornate di dialisi si sommano alle altre assenze per malattia nel computo del periodo massimo indennizzabile (generalmente 180 giorni nell’anno). Per alcune categorie speciali (tubercolosi, infortuni professionali) esistono regimi più favorevoli, ma la dialisi non è inclusa.
Perché la tubercolosi ha una tutela speciale?
Per ragioni storiche: la tubercolosi era una “malattia sociale” ad alta mortalità e contagiosità, che il legislatore aveva voluto tutelare con un regime previdenziale ad hoc. La Corte ha riconosciuto che questa differenziazione ha una giustificazione razionale anche se oggi la malattia è meno diffusa.
La contrattazione collettiva può prevedere tutele aggiuntive per i dializzati?
Sì. L’art. 2110 c.c. rimette alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione dei periodi di conservazione del posto e di indennità. I CCNL di settore possono prevedere periodi più favorevoli o escludere determinate terapie dal computo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale dei lavoratori in caso di malattia
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