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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte illegittima la norma che limitava l’azione della Corte dei conti per il risarcimento del danno all’immagine della PA ai soli casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001 (condanna penale definitiva per reati contro la PA). La restrizione è irragionevole e lede la giurisdizione contabile.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge “anticrisi” n. 78 del 2009 aveva limitato la competenza delle Procure della Corte dei conti ad agire per il danno all’immagine della pubblica amministrazione ai soli casi in cui vi fosse una condanna penale definitiva per i delitti contro la PA (art. 7 legge n. 97 del 2001). La norma prevedeva anche la sospensione della prescrizione fino alla conclusione del processo penale. Più sezioni regionali della Corte dei conti avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Varie sezioni giurisdizionali della Corte dei conti impugnano l’art. 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009. Parametri: artt. 3, 24, 54, 81 comma 4, 97, 103 comma 2 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la parziale illegittimità costituzionale: la limitazione dell’azione di responsabilità per danno all’immagine ai soli casi di condanna penale definitiva per reati contro la PA è incostituzionale perché irragionevole (art. 3 Cost.) e lede la giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuita alla Corte dei conti dall’art. 103, comma 2, Cost. Restano valide le parti della norma non dichiarate illegittime.

Il principio

La competenza della Corte dei conti a perseguire il danno all’immagine della PA non può essere condizionata all’esistenza di una previa condanna penale definitiva: si tratta di una giurisdizione costituzionalmente garantita che il legislatore ordinario non può comprimere in modo irragionevole.

Domande e risposte

Cos’è il danno all’immagine della pubblica amministrazione?

È il pregiudizio non patrimoniale (ma con risvolti economici) che la PA subisce quando la condotta illecita di un suo dipendente lede il prestigio e la credibilità dell’ente presso la collettività. È risarcibile davanti alla Corte dei conti.

Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma?

Perché condizionare l’azione contabile per danno all’immagine all’esistenza di una condanna penale definitiva è irragionevole: il danno all’immagine può verificarsi anche in assenza di reato, e la Corte dei conti è costituzionalmente competente a giudicarne.

La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva sui danni erariali?

L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica: ciò include il danno all’immagine della PA. Il legislatore non può sottrarre intere categorie di danni erariali alla cognizione del giudice contabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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