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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma della Regione Puglia che faceva salvi gli esiti di concorsi interni già annullati dal giudice amministrativo. La sanatoria legislativa è in contrasto con il principio del pubblico concorso aperto agli esterni (art. 97 Cost.) e viola il diritto di chi aveva impugnato quelle procedure.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva bandito, nel 1998-1999, concorsi per la progressione verticale del personale (VII e VIII qualifica) interamente riservati ai dipendenti interni. Il Tar Puglia e la Corte costituzionale (sentenza n. 373 del 2002) avevano dichiarato illegittime tali riserve totali e annullato le procedure. La Regione, invece di bandire nuovi concorsi aperti agli esterni per tutti i posti originari, aveva approvato una norma che faceva salvi gli esiti dei concorsi annullati, mettendo a concorso aperto solo 60 posti su 863.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato impugna l’art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia n. 14 del 2004, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La disposizione, facendo salvi gli inquadramenti già operati in base ai concorsi annullati, precludeva alla Regione di ottemperare correttamente alle sentenze di annullamento.

La decisione della Corte

La Corte accoglie e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La sanatoria legislativa degli esiti di concorsi interni già annullati in sede giurisdizionale viola l’art. 97 Cost. (principio del concorso pubblico aperto) e l’art. 24 Cost. (diritto di difesa di chi aveva impugnato le procedure), frustrando l’effetto conformativo delle sentenze di annullamento.

Il principio

Il legislatore regionale non può sanare con legge gli esiti di procedure concorsuali già annullate dal giudice per contrasto con il principio del concorso pubblico aperto: una tale sanatoria viola l’art. 97 Cost. e priva di effetti concreti le sentenze del giudice amministrativo, ledendo il diritto di difesa dei ricorrenti.

Domande e risposte

Il legislatore può sanare con una legge gli esiti di concorsi annullati dal giudice?

No, almeno non quando l’annullamento giudiziale è stato pronunciato per violazione del principio del concorso pubblico aperto. Una sanatoria legislativa in questi casi svuota di effetti le sentenze di annullamento e viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di imparzialità (art. 97 Cost.).

Cosa prevede il principio del concorso pubblico aperto?

L’art. 97 Cost. impone che l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avvenga mediante concorso aperto ai candidati esterni. I concorsi riservati interamente al personale interno sono incostituzionali: la Corte ha ammesso riserve parziali (fino al 50%) a favore degli interni, ma non riserve totali.

Cosa doveva fare la Regione Puglia per ottemperare alle sentenze di annullamento?

Secondo il Consiglio di Stato, la Regione avrebbe dovuto bandire concorsi aperti agli esterni per il 50% degli 863 posti originari, calcolato al momento in cui le procedure furono indette. La norma censurata ha invece cristallizzato una situazione diversa, rendendo impossibile questa ottemperanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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