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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’incostituzionalità della norma della Provincia autonoma di Bolzano che attribuiva alla Giunta provinciale il potere di disciplinare l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. La disposizione ripropone una norma già dichiarata illegittima due volte dalla Corte e viola sia la competenza statale esclusiva in materia ambientale sia il divieto di far rivivere norme incostituzionali.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2010 della Provincia autonoma di Bolzano inseriva nella disciplina regionale dei rifiuti una norma che consentiva alla Giunta provinciale di regolare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Lo stesso contenuto era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte con le sentenze n. 62 del 2008 e n. 315 del 2009.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 2009, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, e 117, comma 2, lettera s), e 136 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, 5, 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La Provincia non si è costituita.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disciplina dell’Albo nazionale dei gestori ambientali è espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) e deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Inoltre, reintrodurre una norma già dichiarata incostituzionale viola l’art. 136 Cost.

Il principio

Le Regioni e le Province autonome non possono riproporre norme che la Corte ha già dichiarato incostituzionali, anche se con variazioni formali. La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale: l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali deve essere disciplinata in modo unitario dallo Stato.

Domande e risposte

Che cos’è l’Albo nazionale dei gestori ambientali?

È un registro obbligatorio, disciplinato dall’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), che devono iscriversi le imprese che raccolgono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti. Le procedure di iscrizione sono uniformi a livello nazionale.

Perché le Province autonome non possono regolare l’Albo?

La tutela dell’ambiente è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., anche nei confronti delle Province autonome, che non vantano competenza in materia né primaria né concorrente.

Cosa dice l’art. 136 Cost. sul divieto di far rivivere norme incostituzionali?

L’art. 136 Cost. stabilisce che le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il legislatore non può aggirarle reintroducendo, anche con variazioni formali, disposizioni di contenuto sostanzialmente identico a quelle già dichiarate incostituzionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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