Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La sentenza n. 316 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che, per il solo anno 2008, aveva bloccato la perequazione automatica (rivalutazione annua all’inflazione) per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. La Corte ha ritenuto il blocco temporaneo compatibile con il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Di cosa si tratta
La legge n. 247/2007 (attuativa del “Protocollo sul Welfare” del 2007) aveva stabilito che per l’anno 2008 le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non beneficiassero della perequazione automatica (il meccanismo annuale che adegua le pensioni all’inflazione). Due pensionati con pensioni superiori a tale soglia avevano contestato la decisione INPS di non rivalutare la loro pensione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247/2007 per violazione degli artt. 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione. Il blocco totale della perequazione, anche se temporaneo, avrebbe violato il diritto a un trattamento pensionistico adeguato e proporzionato alla retribuzione precedente, discriminando irragionevolmente i pensionati con trattamenti medi-alti rispetto a quelli con trattamenti più bassi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che il blocco, limitato a un solo anno (2008) e riguardante sole pensioni elevate (oltre otto volte il minimo), rientrasse nella discrezionalità del legislatore nel contemperare il diritto alla perequazione con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. La temporaneità e la soglia prescelta rendevano il sacrificio proporzionato e non incompatibile con il canone dell’adeguatezza previdenziale.
Il principio
Il legislatore può sospendere temporaneamente la perequazione automatica delle pensioni più elevate per esigenze di contenimento della spesa pubblica, purché il blocco sia limitato nel tempo e non incida su trattamenti già minimi o essenziali. Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.) non impone la rivalutazione integrale e immediata di tutti i trattamenti.
Domande e risposte
Cos’è la perequazione automatica delle pensioni?
La perequazione automatica è il meccanismo che adegua annualmente l’importo delle pensioni all’inflazione, per preservarne il potere d’acquisto nel tempo. L’entità della rivalutazione varia a seconda dell’importo della pensione: le pensioni più basse vengono rivalutate integralmente, quelle più alte in misura ridotta.
Quanto vale “otto volte il trattamento minimo INPS”?
Il trattamento minimo INPS varia ogni anno in base alla perequazione stessa. Nel 2008 ammontava a circa 450 euro mensili; otto volte questa soglia corrispondevano a circa 3.600 euro mensili di pensione lorda. Le pensioni superiori a tale importo non ricevettero alcuna rivalutazione per il 2008.
La Corte ha poi cambiato orientamento su blocchi simili?
Sì. Con la celebre sentenza n. 70 del 2015, la Corte ha dichiarato incostituzionale il blocco biennale della perequazione per il 2012-2013 disposto dalla legge n. 214/2011, ritenendo che un blocco più lungo e non giustificato da emergenza finanziaria immediata superasse i limiti della discrezionalità legislativa e violasse l’art. 38 Cost.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto alle prestazioni previdenziali adeguate
- Art. 36 della Costituzione — proporzionalità della retribuzione e del trattamento di quiescenza
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.