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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 307 del 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito di un decreto della Regione Siciliana che proroga va i contratti di servizio del trasporto pubblico locale. Il Governo aveva poi rinunciato al ricorso, e la Regione Siciliana aveva accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana aveva emanato, nell’agosto 2009, un decreto che prorogava di cinque anni la scadenza dei contratti di servizio con le imprese del trasporto pubblico locale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti, sostenendo che la proroga, effettuata per via amministrativa e in modo generalizzato, invadesse le competenze statali in materia di tutela della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza) e dell’art. 117, primo comma, Cost. (vincoli comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE). La Regione Siciliana aveva risposto che il provvedimento applicava una norma statale (art. 61, legge n. 99/2009) che recepiva il Regolamento CE 1370/07, il quale concedeva ai Paesi membri tempo fino al 2019 per adeguarsi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva depositato atto di rinuncia al conflitto, sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010. La Regione Siciliana aveva accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo.

Il principio

Nel contenzioso tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del soggetto ricorrente, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative, senza che la Corte si pronunci nel merito della questione.

Domande e risposte

Perché il Governo aveva contestato la proroga dei contratti TPL siciliani?

Una proroga generalizzata e amministrativa dei contratti di trasporto pubblico locale, senza gara, poteva essere contraria alle norme europee e statali sulla tutela della concorrenza, che richiedono l’affidamento dei servizi tramite procedure di evidenza pubblica.

Cosa prevedeva il Regolamento CE 1370/07 richiamato dalla Sicilia?

Il Regolamento europeo 1370/07 disciplina i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e ferrovia e prevedeva un periodo transitorio fino al 2019 per adeguare i sistemi di affidamento esistenti ai nuovi criteri. La Regione Siciliana aveva sostenuto di rientrare in questo regime transitorio.

L’estinzione del processo significa che la Regione Siciliana aveva ragione?

No. L’estinzione del processo per rinuncia non è una pronuncia nel merito e non implica che la posizione della Regione fosse giuridicamente corretta. Significa solo che il Governo ha rinunciato a perseguire il conflitto, probabilmente per ragioni politico-istituzionali o perché la questione si era risolta in altro modo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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