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La sentenza n. 304 del 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la decadenza automatica degli incarichi negli uffici di diretta collaborazione ministeriale al cambio di Ministro, salvo conferma entro trenta giorni. La Corte ha distinto questa disciplina dal “spoils system” una tantum già censurato in precedenza.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006, ha introdotto la regola per cui, al giuramento di un nuovo Ministro, tutte le assegnazioni di personale e gli incarichi conferiti negli uffici di diretta collaborazione decadono automaticamente se non confermati entro trenta giorni. Una dirigente nominata direttore dell’ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico si è vista revocare l’incarico in applicazione di questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma (sezione lavoro) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181/2006 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, ritenendo che il meccanismo di decadenza automatica interrompesse il rapporto dirigenziale in corso senza garanzie procedimentali, ledendo il principio di continuità dell’azione amministrativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la norma opera esclusivamente nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (strutture di fiducia politica) e non prevede una decadenza automatica e generalizzata una tantum, bensì un meccanismo fisiologico legato al cambio del vertice ministeriale. Ciò la distingue dalla fattispecie censurata con le sentenze n. 103/2007 e n. 161/2008.
Il principio
Il meccanismo di decadenza automatica degli incarichi negli uffici di diretta collaborazione ministeriale al cambio di Ministro, con possibilità di conferma entro trenta giorni, non viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto connesso alla natura fiduciaria di tali uffici.
Domande e risposte
Cosa sono gli uffici di diretta collaborazione ministeriale?
Sono strutture di supporto al Ministro (Gabinetto, Ufficio legislativo, Segreteria del Ministro, ecc.) il cui personale lavora in stretto rapporto fiduciario con il titolare del dicastero. La loro composizione può variare legittimamente al cambio del Ministro.
Qual è la differenza rispetto allo “spoils system” già dichiarato illegittimo?
Le sentenze n. 103/2007 e n. 161/2008 avevano censurato sistemi di cessazione automatica generalizzata degli incarichi dirigenziali ordinari, estranei agli uffici di stretta collaborazione. La norma del 2006 si applica solo alle strutture di diretta collaborazione e non all’intera dirigenza ministeriale.
La dirigente ha ottenuto la reintegra?
No. La Corte ha confermato la legittimità costituzionale della norma, rendendo definitiva la decadenza dall’incarico di direttore dell’ufficio di Gabinetto.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 98 della Costituzione — i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
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