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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il terzo periodo dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 59 del 2008, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica di efficacia del provvedimento di sospensione cautelare adottato o confermato dal giudice, nei giudizi di ottemperanza relativi ad appalti. La norma violava il diritto di difesa e il principio del giusto processo.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 59 del 2008 aveva introdotto una norma che, in giudizi di ottemperanza su appalti, faceva automaticamente perdere efficacia al provvedimento di sospensiva cautelare adottato o confermato dal giudice in certi casi. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio sulla cartella di pagamento di contributi previdenziali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 59 del 2008, convertito con la legge n. 101 del 2008, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione; nonché del combinato disposto dei commi 3 e 6, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 59 del 2008, nella parte in cui stabiliva la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione adottato o confermato dal giudice; b) inammissibile la questione relativa al combinato disposto dei commi 3 e 6 del medesimo articolo.
Il principio
Una norma che priva automaticamente di efficacia un provvedimento cautelare già adottato o confermato dal giudice — senza che sia intervenuta una nuova valutazione giurisdizionale — viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). Il legislatore non può annullare con una norma di legge gli effetti di un provvedimento cautelare già emesso dall’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Perché la perdita automatica della sospensiva è incostituzionale?
Perché svuota di contenuto il potere cautelare del giudice: se il legislatore può far cadere automaticamente i provvedimenti di sospensione già emessi, l’effettività della tutela giurisdizionale viene meno. Il diritto di difesa comprende il diritto a misure cautelari efficaci.
Cosa succede alla sospensiva cautelare dopo questa sentenza?
La perdita automatica di efficacia è stata eliminata dall’ordinamento. Il provvedimento cautelare di sospensione adottato o confermato dal giudice mantiene la propria efficacia fino a quando il giudice stesso non lo revochi o lo modifichi.
Chi erano le parti nel giudizio principale?
C.S.C. Computer Sciences Corporation Italia s.r.l. contro INPS ed altra. La controversia riguardava il pagamento di contributi previdenziali e l’opposizione a cartella esattoriale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e di difendersi
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
- Art. 117 della Costituzione — Obblighi internazionali, primo comma
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