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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione), nella parte che punisce l’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. La norma è stata ritenuta compatibile con il principio di legalità penale.
Di cosa si tratta
Chi è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno deve rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale. L’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 puniva penalmente (con reclusione da uno a cinque anni) chi non rispettava tali prescrizioni. Il Tribunale di Trani dubitava che la norma violasse il principio di determinatezza del reato (art. 25, secondo comma, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani (sezione distaccata di Andria) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144 del 2005 (antiterrorismo), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Il rimettente sosteneva che la norma rinviasse a prescrizioni indeterminate, violando la riserva di legge in materia penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. Le prescrizioni della sorveglianza speciale (vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare motivo di sospetto) trovano il loro contenuto nell’art. 5 della stessa legge n. 1423 del 1956, con sufficiente specificazione. Il meccanismo del rinvio interno non viola il principio di determinatezza.
Il principio
Il principio di legalità penale non è violato quando la legge indica con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri e i limiti della condotta punibile, anche se il contenuto precettuale è ricavabile mediante un rinvio interno alla stessa legge. Le prescrizioni della sorveglianza speciale sono sufficientemente determinate dal combinato disposto degli artt. 5 e 9 della legge n. 1423 del 1956.
Domande e risposte
Cosa sono le misure di prevenzione e la sorveglianza speciale?
Le misure di prevenzione sono provvedimenti adottati dal Tribunale nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, anche in assenza di una condanna penale. La sorveglianza speciale è la più grave: impone prescrizioni sul comportamento quotidiano (orari, frequentazioni, soggiorno) e la loro violazione costituisce reato.
Le prescrizioni della sorveglianza speciale sono sufficientemente precise?
La Corte ha risposto di sì, nel senso di cui in motivazione: le prescrizioni generali (vivere onestamente, rispettare le leggi) devono essere lette congiuntamente alle prescrizioni specifiche del decreto applicativo, il cui contenuto è determinato dalla legge con sufficiente specificazione.
Nel caso concreto, cosa aveva fatto il sorvegliato speciale?
G.D., sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Andria, era stato arrestato in flagranza per aver violato le prescrizioni della misura, commettendo infrazioni al codice della strada. Era stato tratto a giudizio con rito direttissimo.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — Principio di legalità penale e riserva di legge in materia di reati e pene
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
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