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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 2 della Costituzione e manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 3 e 29, riguardanti le norme del codice civile che non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La disciplina è stata ritenuta conforme alla Costituzione, ferma restando la discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Due uomini avevano chiesto la pubblicazione di matrimonio all’ufficiale di stato civile di Firenze, che aveva respinto la richiesta. Dopo l’opposizione al Tribunale e il reclamo alla Corte d’appello, quest’ultima aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che escludevano il matrimonio omosessuale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: a) manifestamente inammissibile la questione in riferimento all’art. 2 Cost.; b) manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. L’art. 29 Cost. si riferisce al matrimonio come istituto tradizionalmente inteso tra uomo e donna. L’art. 2 Cost. garantisce i diritti delle formazioni sociali (incluse le coppie omosessuali), ma non impone al legislatore di equipararle al matrimonio.

Il principio

L’art. 29 della Costituzione, riferendosi alla «società naturale» fondata sul matrimonio, rispecchia una nozione di matrimonio storicamente intesa come unione tra un uomo e una donna. La Costituzione non impone né vieta al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali: si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità del Parlamento, nel rispetto dei principi di ragionevolezza.

Domande e risposte

Le coppie omosessuali hanno diritti riconosciuti dalla Costituzione?

Sì. La Corte ha ribadito che le coppie formate da persone dello stesso sesso rientrano nelle «formazioni sociali» tutelate dall’art. 2 Cost. e hanno diritto a un nucleo di diritti fondamentali. Ciò non equivale però al diritto al matrimonio.

Questa sentenza ha definitivamente chiuso la questione?

No. Successivamente la Corte ha riconosciuto (sent. n. 138 del 2010, coeva) che il legislatore può e, in alcuni casi, deve garantire specifici diritti alle coppie omosessuali. La questione è stata poi ripresa in più occasioni, sino alla legge Cirinnà (l. n. 76 del 2016) che ha introdotto le unioni civili.

Perché la questione sull’art. 2 Cost. è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

Perché l’art. 2 Cost. non è una norma che può essere utilizzata come parametro diretto per dichiarare l’illegittimità di una norma ordinaria senza l’intermediazione di un diritto specificamente garantito; la Corte ha ritenuto che la questione fosse mal formulata rispetto a quel parametro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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