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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10/2007, che imponeva alle ASL di stabilizzare i precari, bloccando così l’utilizzo delle graduatorie concorsuali. La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la norma regionale rientra nella competenza residuale pugliese e non viola né il principio del concorso pubblico né il diritto UE sul lavoro a tempo determinato.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Puglia del 2007 aveva imposto alle aziende sanitarie pugliesi di adottare un piano di stabilizzazione del personale precario in attuazione della legge finanziaria statale 2007. La Giunta regionale, in esecuzione, aveva deliberato che le ASL non potessero scorrere le graduatorie concorsuali esistenti per coprire posti vacanti, riservandoli alla stabilizzazione dei precari. Coloro che avevano superato il concorso ed erano inseriti in graduatoria si erano opposti, sostenendo che la norma violasse il diritto al concorso e le garanzie europee sui contratti a tempo determinato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha chiarito che la norma pugliese non viola l’art. 97 Cost.: la stabilizzazione del personale precario è una scelta discrezionale del legislatore regionale che si muove nell’ambito dei principi fondamentali statali, e il blocco temporaneo dello scorrimento delle graduatorie non equivale a un abbandono del principio del concorso pubblico. Ha altresì escluso la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. (recepimento della Direttiva UE n. 1999/70 sul lavoro a tempo determinato).

Il principio

Il piano di stabilizzazione del personale precario delle ASL, adottato in attuazione della legge statale, non viola il principio costituzionale di accesso tramite concorso pubblico (art. 97 Cost.) né il diritto europeo sul lavoro a tempo determinato, rientrando nell’esercizio della discrezionalità legislativa regionale in materia sanitaria.

Domande e risposte

Cosa si intende per «stabilizzazione del precariato»?

Il processo con cui le amministrazioni pubbliche trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, in base a requisiti predeterminati dalla legge (anzianità di servizio, tipologia di contratto, ecc.), senza dover bandire un nuovo concorso.

Perché chi era in graduatoria si è opposto?

Perché aveva superato un concorso pubblico e si aspettava di essere assunto man mano che si liberavano posti, per scorrimento della graduatoria. Il blocco dello scorrimento, a favore dei precari, vanificava le aspettative dei concorsisti idonei.

Come ha risposto la Corte sulla violazione del concorso pubblico?

Ha ritenuto che la norma regionale, pur temporaneamente derogando allo scorrimento, non eliminasse il principio del concorso né creasse disparità irragionevoli: la stabilizzazione dei precari che già svolgono funzioni è scelta di politica del personale ammessa dall’ordinamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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