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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione del TAR Puglia sull’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione, che prevede il rifiuto automatico del permesso di soggiorno per chi ha subito una condanna penale. L’inammissibilità derivava dall’insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente.

Di cosa si tratta

Un cittadino straniero si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali a causa di una condanna penale per ricettazione e contraffazione divenuta irrevocabile. Il Questore aveva applicato automaticamente l’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 189 del 2002), che prevede il rifiuto del permesso in caso di condanna per determinati reati, senza alcuna valutazione discrezionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Puglia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione in combinato disposto con gli artt. 29, 30, 35 e 41, nonché agli artt. 13 e 27, lamentando che l’effetto automatico della condanna sul permesso di soggiorno non consentisse alcuna valutazione delle circostanze individuali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie: il rimettente non aveva specificato se il ricorrente possedesse i requisiti per il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, né se avesse esercitato o fosse titolare del diritto al ricongiungimento familiare. Tali elementi incidono sulla disciplina applicabile e la loro omissione impedisce di verificare l’effettiva rilevanza della questione.

Il principio

Il giudice rimettente deve descrivere con completezza la fattispecie concreta: l’omissione di elementi che possono incidere sull’applicabilità della norma censurata o sull’esito del giudizio (come lo status giuridico dello straniero) determina una carenza di motivazione sulla rilevanza e, quindi, la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 26, comma 7-bis, del Testo unico immigrazione?

Prevede che, in caso di condanna irrevocabile per determinati reati, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non possa essere rilasciato o rinnovato, senza che l’amministrazione possa esercitare alcuna valutazione discrezionale sulle circostanze concrete.

Perché lo status di soggiornante di lungo periodo era rilevante per la questione?

Perché il d.lgs. n. 3 del 2007 (attuativo della direttiva 2003/109/CE) prevede garanzie rafforzate per i soggiornanti di lungo periodo in caso di provvedimenti restrittivi; la loro applicazione avrebbe potuto condizionare l’esito del giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione.

Può una condanna penale automaticamente precludere il rinnovo del permesso di soggiorno?

La Corte non si è pronunciata nel merito; ha dichiarato la questione inammissibile per ragioni procedurali. La disciplina del collegamento tra condanna penale e permesso di soggiorno è oggetto di una complessa normativa che distingue vari status giuridici dello straniero.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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