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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania hanno impugnato l’art. 2, commi 186 e 187, della legge finanziaria 2010, che sopprimeva il finanziamento statale alle comunità montane. La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la norma, nella parte in cui eliminava il fondo per gli investimenti e aggiungeva la clausola «altre disposizioni di legge», invadendo la competenza residuale regionale sulle comunità montane senza una proporzionata disciplina di raccordo.

Di cosa si tratta

L’art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) aveva stabilito che lo Stato cessasse di concorrere al finanziamento delle comunità montane e aveva devoluto il 30% delle risorse direttamente ai comuni montani, definiti in base a criteri altimetrici. Le Regioni contestavano che tale intervento ledesse la loro competenza legislativa residuale sulle comunità montane (art. 117, quarto comma, Cost.) e incidesse sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Calabria, Toscana, Liguria e Campania hanno impugnato l’art. 2, commi 186 (lettere a ed e) e 187, della l. n. 191/2009 in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119 e 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 187, nella parte in cui: a) richiamando l’art. 34 del d.lgs. n. 504/1992, sopprimeva il fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunità montane; b) conteneva la formula «e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane», troppo ampia e indeterminata per essere ricondotta ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Ha invece dichiarato non fondate o inammissibili le altre censure.

Il principio

Lo Stato può ridurre i trasferimenti alle comunità montane nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ma non può eliminarli integralmente con formula indeterminata che invada la competenza residuale regionale sulle comunità montane (art. 117, quarto comma, Cost.) senza prevedere adeguate compensazioni o meccanismi di raccordo.

Domande e risposte

Cosa sono le comunità montane?

Sono enti locali intermedi tra Comuni e Province, previsti dalla legge, che raggruppano comuni montani per valorizzare e gestire le zone montane. La loro disciplina appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Perché la Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la norma?

Perché la soppressione del fondo per gli investimenti e la formula «altre disposizioni di legge» non erano riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica (che richiedono norme-obiettivo, non tagli diretti), e invadevano la competenza regionale nella scelta delle modalità di finanziamento delle comunità montane.

Quale parte della norma è stata salvata?

La soppressione del fondo nazionale ordinario per la «spesa corrente» (diverso dal fondo per gli investimenti) è stata ritenuta coerente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e non ha superato la soglia dell’invasione nella competenza regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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