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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 sul piano di rientro dal disavanzo sanitario, nella parte relativa all’assorbimento del personale della Fondazione Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini senza concorso. Dichiara invece estinti i giudizi su altre disposizioni a seguito di cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva approvato la legge n. 11/2009 sul ripiano del disavanzo sanitario 2008 e sull’accordo con lo Stato per il rientro dai deficit del servizio sanitario. Alcune disposizioni prevedevano l’assorbimento diretto — senza concorso — del personale medico e sanitario della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più articoli della legge per violazione del principio del concorso pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 5 e 6 della legge della Regione Calabria n. 11/2009 e l’art. 1 della legge n. 48/2009 (modifica), in riferimento agli artt. 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. Parallelamente, la Regione Calabria aveva impugnato l’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 (nomina del Commissario per il piano di rientro).

La decisione della Corte

La Corte dichiara illegittimi gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 11/2009 nella parte relativa all’assorbimento senza selezione del personale della Fondazione Campanella. Dichiara estinti i giudizi sugli altri articoli impugnati (artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6) per cessazione della materia del contendere, nonché il giudizio sull’art. 22, comma 4, del d.l. n. 78/2009 promosso dalla Regione Calabria.

Il principio

L’assorbimento diretto di personale tra enti del servizio sanitario regionale, senza alcuna procedura selettiva, viola il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione: anche le esigenze di continuità del servizio non possono giustificare l’omissione totale di qualsiasi forma di selezione.

Domande e risposte

Che cos’è la Fondazione Campanella?

La Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella era un ente privato operante nel settore oncologico in Calabria, con unità operative poi assorbite nell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

Perché alcuni giudizi sono stati dichiarati estinti?

La cessazione della materia del contendere si verifica quando le disposizioni impugnate sono state abrogate o modificate in modo da eliminare i vizi contestati, e le parti hanno chiesto l’estinzione del giudizio.

Qual era il piano di rientro sanitario calabrese?

Un accordo tra la Regione Calabria e lo Stato per il ripianamento progressivo del debito accumulato dal servizio sanitario regionale, con misure di riorganizzazione e controllo della spesa, sotto la supervisione di un Commissario governativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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