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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio aveva impugnato una norma della Regione Marche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti edilizi. La Regione aveva successivamente abrogato la disposizione censurata e il Governo aveva rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato estinto il processo, in assenza di costituzione della Regione che avrebbe dovuto accettare la rinuncia.

Di cosa si tratta

La legge regionale Marche n. 22 del 2009 prevedeva, per i lavori di riavvio dell’attività edilizia in periodo di crisi economica, criteri di selezione dei soggetti invitati alle procedure di affidamento che il Governo riteneva invasivi della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Dopo che la Regione aveva abrogato la norma con la legge n. 31 del 2009, l’Avvocatura dello Stato aveva depositato rinuncia al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Marche n. 22 del 2009 era censurato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), dal Presidente del Consiglio dei ministri (r. ricorsi n. 104 del 2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 12 marzo 2010, motivato dall’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione Marche. Non essendosi la Regione costituita nel giudizio, la rinuncia produceva direttamente l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza necessità di accettazione della controparte.

Il principio

Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce automaticamente l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione della controparte. L’abrogazione della norma impugnata da parte della Regione può determinare il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso statale.

Domande e risposte

Cosa succede se il ricorrente nel giudizio davanti alla Corte rinuncia al ricorso?

Se la parte resistente si è costituita, la rinuncia richiede l’accettazione di quest’ultima per produrre l’estinzione del processo. Se invece la parte resistente non si è costituita, la rinuncia produce direttamente l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

L’abrogazione della norma impugnata chiude automaticamente il giudizio?

Non automaticamente. L’abrogazione può spingere il ricorrente a rinunciare al ricorso o può incidere sull’interesse a ricorrere, ma è necessario un atto formale di rinuncia (o una pronuncia di cessazione della materia del contendere) perché il giudizio si concluda.

Le Regioni possono dettare criteri di selezione negli appalti pubblici?

In via di principio, la competenza in materia di procedure di aggiudicazione e criteri di selezione dei concorrenti appartiene allo Stato in quanto connessa alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Le Regioni possono intervenire solo per gli aspetti di propria competenza e nel rispetto della disciplina statale di riferimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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