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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il TAR del Lazio aveva impugnato le norme che imponevano alle strutture private accreditate dal SSN uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di laboratorio di analisi. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni, confermando la legittimità della riduzione tariffaria imposta dallo Stato e dalla Regione Puglia.

Di cosa si tratta

Le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale erogano prestazioni per conto del SSN e vengono remunerate sulla base di tariffe stabilite con decreto ministeriale. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 796, lettera o) aveva imposto uno sconto del 2% sulle tariffe specialistiche e del 20% su quelle di diagnostica di laboratorio. La Regione Puglia aveva recepito e applicato questi sconti. L’Ordine nazionale dei biologi e altre strutture private avevano impugnato i provvedimenti.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) e l’art. 33, comma 2, della legge Regione Puglia n. 10 del 2007 erano censurati in riferimento agli artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal TAR del Lazio (r.o. n. 75 del 2010).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate entrambe le questioni. Le censure erano state già valutate e respinte con la sentenza n. 94 del 2009, che aveva ritenuto legittima la scelta del legislatore di imporre sconti alle strutture private accreditate come misura di contenimento della spesa sanitaria. Il giudice rimettente non aveva prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Il principio

La fissazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN rientra nella discrezionalità del legislatore e, in particolari condizioni di bilancio, può includere riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie senza violare la libertà di iniziativa economica delle strutture private accreditate.

Domande e risposte

Possono essere imposti sconti alle strutture private che lavorano per il SSN?

Sì. La Corte ha già chiarito nella sentenza n. 94 del 2009 che il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle tariffe di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per conto del SSN, anche prevedendo riduzioni rispetto alle tariffe vigenti.

Lo sconto del 20% sulle analisi di laboratorio era legittimo?

Sì, secondo la Corte. La norma statale non aveva escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori (a carico dei bilanci regionali) e perseguiva l’obiettivo condiviso di contenimento della spesa sanitaria, che le stesse Regioni avevano condiviso nel patto per la salute del 2006.

Perché la questione era manifestamente infondata?

Perché la Corte aveva già esaminato le medesime censure con la sentenza n. 94 del 2009 e il giudice rimettente non aveva proposto argomenti nuovi o diversi che giustificassero un riesame della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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