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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile (per un profilo) e non fondata (per l’altro) la questione sull’art. 140, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, che introduce un litisconsorzio necessario tra tutti i danneggiati nei giudizi contro l’assicuratore RC auto. La norma mira a garantire la par condicio tra creditori quando il massimale è potenzialmente insufficiente.

Di cosa si tratta

L’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) prevede che nei giudizi tra l’impresa di assicurazione e i danneggiati da sinistro stradale si instauri un litisconsorzio necessario di tutti i danneggiati. Il Tribunale di Catania ha sollevato la questione nel corso di un giudizio per il risarcimento dei danni di un incidente con più veicoli coinvolti e numerosi danneggiati, in cui il massimale era potenzialmente incapiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Catania ha impugnato l’art. 140, comma 4, d.lgs. n. 209/2005 in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi tra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. (per inadeguatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza) e non fondata la questione in riferimento all’art. 76 Cost. Il legislatore delegato aveva titolo per introdurre il litisconsorzio necessario come strumento di distribuzione proporzionale del massimale tra tutti i creditori, nel rispetto del principio di parità tra di essi.

Il principio

Il litisconsorzio necessario di cui all’art. 140, comma 4, Codice delle assicurazioni risponde alla ratio di garantire la par condicio tra i danneggiati quando il massimale rischia di essere insufficiente a soddisfare tutti i creditori. L’istituto, sebbene non esplicito nella legge delega, è coerente con la finalità di razionalizzazione del sistema risarcitorio e non eccede i limiti della delega legislativa.

Domande e risposte

Cosa significa «litisconsorzio necessario» nel contesto RC auto?

Significa che tutti i soggetti danneggiati da un sinistro devono partecipare allo stesso giudizio, affinché il giudice possa distribuire il massimale in modo proporzionale tra di loro senza che una sentenza favorevole a uno esaurisca le risorse disponibili.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile (in parte)?

Il Tribunale di Catania non aveva adeguatamente motivato perché il litisconsorzio necessario violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; la carenza argomentativa ha reso quella parte della questione inammissibile per la Corte.

Il litisconsorzio si applica anche quando il massimale è capiente?

La norma non distingue in base alla capienza: si applica ogni volta che vi siano più danneggiati e il giudizio coinvolga l’assicuratore. Tuttavia la ratio della disposizione è proprio quella di prevenire l’esaurimento del massimale a favore dei soli attori più veloci.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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