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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della l.r. Molise n. 22/2009, che autorizzava i Comuni a rilasciare — tramite procedure semplificate — le autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW, elevando così unilateralmente la soglia di potenza prevista dalla normativa statale (tabella A del d.lgs. n. 387/2003). Solo un decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata può modificare quella soglia.

Di cosa si tratta

La legge regionale molisana sul governo del territorio per gli impianti da fonti rinnovabili prevedeva che gli impianti con capacità fino a 1 MW fossero autorizzati dai Comuni con procedure semplificate (DIA). La tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003, invece, prevedeva soglie di potenza più basse per l’applicazione della DIA a seconda del tipo di fonte. Il Governo impugnava la norma per violazione dei principi fondamentali statali in materia di energia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio impugnava l’art. 3, comma 1, della l.r. Molise 7 agosto 2009, n. 22, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (legislazione concorrente in materia di energia) e agli artt. 3 e 97 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma regionale. La disciplina statale (art. 12, d.lgs. n. 387/2003) attribuisce alle Regioni il rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili e ammette procedure semplificate solo entro le soglie di potenza fissate dalla tabella A. L’innalzamento unilaterale da parte regionale di tali soglie viola i principi fondamentali statali in materia di energia e può essere disposto solo con decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.

Il principio

In materia di energia (legislazione concorrente), le Regioni non possono modificare unilateralmente le soglie di potenza entro cui si applicano le procedure semplificate per gli impianti da fonti rinnovabili: quelle soglie sono principi fondamentali statali, modificabili solo con decreto interministeriale concordato con la Conferenza unificata.

Domande e risposte

Chi autorizza la costruzione di un impianto fotovoltaico o eolico in Italia?

Dipende dalla potenza: per gli impianti sopra le soglie della tabella A del d.lgs. n. 387/2003, la Regione rilascia un’autorizzazione unica; per quelli sotto soglia, si applica la DIA (oggi SCIA). Le soglie non possono essere alzate unilateralmente dalla Regione.

Cosa sono le «procedure semplificate» per gli impianti da fonti rinnovabili?

Sono regimi autorizzativi alleggeriti (DIA/SCIA) applicabili agli impianti di piccola taglia, per i quali non si richiede l’autorizzazione unica regionale. L’elenco delle fonti e delle relative soglie di potenza era fissato dalla tabella A del d.lgs. n. 387/2003.

Le Regioni possono avere norme più restrittive dello Stato sulle autorizzazioni per le rinnovabili?

Nella materia concorrente dell’energia, le Regioni legiferano nei dettagli ma devono rispettare i principi fondamentali statali. Introdurre soglie di potenza diverse da quelle statali — in senso sia più restrittivo sia più permissivo — viola quei principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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