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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della l. n. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno (ossia alla presenza legale in Italia da almeno cinque anni) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dell’assegno mensile di invalidità civile. La norma viola l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale, che vietano discriminazioni nell’accesso alle prestazioni patrimoniali.

Di cosa si tratta

Una cittadina romena, riconosciuta invalida civile all’80% e iscritta alle liste di collocamento obbligatorio, si era vista negare l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 perché non titolare della carta di soggiorno (rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale). Il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso solo dal 1° gennaio 2007, data di ingresso della Romania nella UE. La Corte d’appello di Torino sollevava la questione di legittimità per il periodo anteriore.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino sollevava questione di legittimità dell’art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale adottato a Parigi il 20 marzo 1952.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al possesso della carta di soggiorno — e quindi a cinque anni di residenza legale — l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971 per gli stranieri legalmente soggiornanti. L’assegno è una prestazione di sostentamento minimo (non un’integrazione reddituale), e la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già affermato che le prestazioni sociali di questo tipo rientrano nella tutela del Protocollo n. 1 CEDU: negarle in base alla nazionalità costituisce discriminazione.

Il principio

Le prestazioni di sostentamento minimo garantite dalla legge agli invalidi civili devono essere assicurate a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti, senza distinzione basata sulla durata della residenza: il requisito della carta di soggiorno (cinque anni) produce una discriminazione vietata dall’art. 14 CEDU e viola l’art. 117, primo comma, Cost.

Domande e risposte

Gli stranieri legalmente residenti in Italia hanno diritto alle prestazioni di invalidità civile?

Sì. Dopo questa sentenza e le precedenti (nn. 306/2008 e 11/2009), il requisito della carta di soggiorno è stato dichiarato incostituzionale per indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e assegno mensile di invalidità. L’unico requisito legittimo è la regolarità del soggiorno al momento della domanda.

Cosa è l’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 l. n. 118/1971?

È una provvidenza economica mensile riconosciuta agli invalidi civili con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi (tra il 67% e il 99%), che non siano titolari di pensione. È distinto dall’indennità di accompagnamento (per invalidi totali che non deambulano o non sono autosufficienti).

Che differenza c’è tra permesso di soggiorno e carta di soggiorno?

Il permesso di soggiorno è il titolo che autorizza lo straniero a risiedere in Italia. La carta di soggiorno (ora «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») è rilasciata solo dopo cinque anni di residenza legale continuativa. La norma dichiarata incostituzionale richiedeva appunto la carta di soggiorno, escludendo chi aveva un permesso di soggiorno ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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