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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, sull’interpretazione autentica del procedimento elettorale, sollevate dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana. Le Regioni non erano legittimate ad impugnare norme del procedimento elettorale statale che non riguardano la loro sfera di competenza.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, aveva interpretato autenticamente alcune norme del procedimento elettorale per le elezioni regionali del marzo 2010, con l’effetto di consentire la partecipazione di alcune liste in un contesto di contenzioso legato ai requisiti di sottoscrizione. Le Regioni Lazio, Piemonte e Toscana avevano impugnato il decreto sostenendo che violasse, tra l’altro, la riserva di legge rinforzata in materia elettorale e il principio del giudice naturale.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione). Parametri invocati: artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122 Cost. Ricorrenti: Regioni Lazio, Piemonte e Toscana.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili: le Regioni non sono legittimate a impugnare in via principale norme statali relative al procedimento elettorale per le elezioni regionali quando tali norme non attengono all’esercizio di proprie competenze legislative o amministrative costituzionalmente garantite.
Il principio
Il ricorso regionale in via principale è ammissibile solo quando le Regioni possono vantare la violazione di proprie attribuzioni costituzionali. Le norme statali che disciplinano il procedimento elettorale per le elezioni regionali non rientrano nelle competenze costituzionali delle Regioni stesse, le quali pertanto non possono impugnarle dinanzi alla Corte Costituzionale.
Domande e risposte
Cosa fa un decreto-legge di «interpretazione autentica»?
Un decreto-legge di interpretazione autentica chiarisce con forza di legge il significato di una norma preesistente, con effetti retroattivi: è come se il legislatore avesse sempre voluto dire ciò che il decreto stabilisce.
Le Regioni possono sempre impugnare leggi statali?
No: il ricorso regionale in via principale è limitato alle leggi statali che ledono le attribuzioni costituzionali della Regione. Non possono essere impugnate leggi statali che riguardano materie di competenza esclusiva dello Stato.
Il decreto-legge n. 29/2010 ha avuto effetti pratici?
Sì: è intervenuto a pochi giorni dalle elezioni regionali del 28-29 marzo 2010, con lo scopo di risolvere controversie sulle sottoscrizioni delle liste, consentendo la partecipazione alla consultazione.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — Sistema elettorale delle Regioni, tra i parametri invocati
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.