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La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. L’oggetto era l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008, che trasferiva alle Regioni le funzioni sui servizi di cabotaggio marittimo pubblico senza garantire integrale copertura finanziaria; la norma era stata successivamente abrogata, inducendo la Toscana a rinunciare all’impugnazione.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 57 del d.l. n. 112/2008, che trasferivano alle Regioni le competenze sui servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, prevedendo però solo una compartecipazione statale alla spesa — non una copertura integrale — e rimandando la ripartizione a futuri decreti ministeriali. La Toscana lamentava la violazione degli artt. 117 e 119 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguardava l’art. 57, commi 1 e 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. n. 133/2008, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lesione della competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico e dell’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La norma impugnata era stata abrogata dall’art. 19-ter, comma 25, del d.l. n. 135/2009, convertito dalla l. n. 166/2009, prima che fosse mai applicata. La Regione Toscana ha quindi rinunciato al ricorso (limitatamente a quella disposizione); il Presidente del Consiglio ha accettato. La rinuncia seguita da accettazione comporta, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale: non è necessario un giudizio nel merito sulla fondatezza della questione sollevata.
Domande e risposte
Il trasferimento alle Regioni di funzioni statali deve sempre essere accompagnato da risorse finanziarie adeguate?
Sì. L’art. 119 Cost. impone che al trasferimento di funzioni corrisponda un congruo finanziamento. La mera «compartecipazione» dello Stato alla spesa regionale, senza copertura integrale, può ledere l’autonomia finanziaria regionale.
Cosa succede se la norma impugnata viene abrogata prima della decisione della Corte?
Se la norma non è ancora stata applicata e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue. Se invece la norma abrogata ha già prodotto effetti, la Corte può comunque pronunciarsi nel merito.
Chi ha competenza legislativa sul cabotaggio marittimo?
Dopo la riforma del Titolo V (2001), il trasporto pubblico locale (incluso il cabotaggio marittimo regionale) è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, inclusa la materia dei trasporti
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale e principio di congruenza tra funzioni e risorse
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.