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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. n. 78/2009 (scudo fiscale). La norma, che destina il gettito del rimpatrio di capitali ad una contabilità speciale statale, rispetta lo Statuto speciale perché il tributo è temporaneamente delimitato e contabilizzato separatamente, ricadendo nella riserva statale prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento impugnava la norma dello «scudo fiscale» del 2009 che destinava i proventi del rimpatrio volontario di capitali dall’estero a una contabilità speciale dello Stato, sottraendoli — secondo la Provincia — alla quota di entrate tributarie di spettanza provinciale (9/10 di tutte le entrate erariali ex art. 75 Statuto speciale TN-AA).

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento impugnava l’art. 13-bis, comma 8, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. n. 102/2009, in riferimento all’art. 75, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268/1992, che disciplinano il coordinamento finanziario tra Stato e Province autonome.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il tributo straordinario sulle attività finanziarie rimpatriate soddisfa le condizioni che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992, legittimano la riserva allo Stato del gettito: è destinato a finalità diverse da quelle enumerate dallo stesso art. 9, è temporalmente delimitato (colpisce attività detenute entro il 31 dicembre 2008 e rimpatriate entro il 30 aprile 2010) e il gettito è contabilizzato separatamente in un’apposita contabilità speciale.

Il principio

Quando il legislatore istituisce un tributo straordinario e temporaneo, destinandone il gettito con contabilizzazione distinta, le Province autonome non vantano il diritto alla quota loro spettante delle entrate ordinarie: la riserva statale opera legittimamente se ricorrono i presupposti normativi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione.

Domande e risposte

Lo scudo fiscale del 2009 violava l’autonomia finanziaria della Provincia di Trento?

No. La Corte ha ritenuto che la norma rispettasse le condizioni imposte dall’art. 9 del d.lgs. n. 268/1992: il prelievo era temporaneo, limitato a determinate attività e contabilizzato separatamente, giustificando la riserva a favore del bilancio statale.

Quando una nuova entrata tributaria spetta alla Provincia autonoma?

In via ordinaria le Province autonome ricevono i 9/10 di tutte le entrate erariali. La riserva statale è ammessa solo se il gettito copre spese non continuative e non rientranti nelle materie provinciali, se il prelievo è temporalmente delimitato e se il gettito è contabilizzato separatamente.

Che cos’è lo scudo fiscale del 2009?

Era un’imposta straordinaria introdotta dal d.l. n. 78/2009 che permetteva di rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa valutaria, pagando un’aliquota agevolata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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