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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge regionale Basilicata n. 25/2009 (il cosiddetto «piano casa» regionale), per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La contestazione governativa riguardava una norma che consentiva di procedere alla variazione della destinazione d’uso in fase di ultimazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 («piano casa») aveva introdotto misure straordinarie per il rilancio dell’economia attraverso interventi edilizi. L’art. 8, comma 3, consentiva, in fase di ultimazione dei lavori, di variare la destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Il Governo aveva impugnato questa norma ritenendola in contrasto con la competenza legislativa statale in materia di governo del territorio e con diverse disposizioni costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale). Parametri invocati: artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata inammissibile: il ricorso governativo non aveva adeguatamente motivato la «non manifesta infondatezza» delle censure prospettate, limitandosi a enumerare i parametri costituzionali violati senza argomentarne la pertinenza rispetto alla specifica norma regionale impugnata.
Il principio
Nel giudizio in via principale (ricorso del Governo contro legge regionale), non basta indicare i parametri costituzionali che si assumono violati: il ricorrente deve spiegare in modo argomentato per quale ragione ciascun parametro è rilevante nel caso specifico, pena l’inammissibilità per difetto di motivazione.
Domande e risposte
Cos’è il «piano casa»?
Con questo termine si indicano le leggi regionali adottate nel 2009-2010 per consentire ampliamenti e ristrutturazioni straordinarie degli edifici esistenti, spesso in deroga alle previsioni urbanistiche ordinarie, con l’obiettivo di rilanciare il settore delle costruzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il Governo aveva elencato molti articoli della Costituzione come violati, ma non aveva spiegato concretamente in che modo la specifica norma regionale (cambio di destinazione d’uso in corso di lavori) contrastasse con ciascuno di essi. La Corte esige un’argomentazione puntuale, non una lista di parametri.
La norma regionale rimane in vigore?
Sì: una pronuncia di inammissibilità non equivale a una dichiarazione di legittimità costituzionale, ma la norma regionale non viene rimossa. Il Governo avrebbe potuto riproporre il ricorso con motivazione più approfondita.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative Stato-Regioni in materia di governo del territorio
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