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Con la sentenza n. 221 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge del Friuli-Venezia Giulia n. 11/2009, nella parte in cui disciplinava talune misure di sostegno al reddito dei lavoratori in modo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di sistema valutario.

Di cosa si tratta

La legge regionale friulana n. 11/2009, adottata in risposta alla crisi economica, prevedeva all’art. 1, comma 5, lett. a), alcune misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese in difficoltà che non avevano accesso alla Cassa Integrazione Guadagni. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme ritenendo che invadessero materie di competenza statale esclusiva (artt. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.) in tema di ordinamento civile e tutele previdenziali.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e k), e art. 7, comma 9, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11. Parametri: art. 4, primo comma, della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale Friuli-VG) in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.; art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 53/2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, lett. a), nella parte in cui prevedeva misure di sostegno al reddito che interferivano con la disciplina statale del mercato del lavoro e dell’ordinamento civile (materie di competenza statale esclusiva). Ha invece dichiarato non fondate le censure relative alle lettere b), c) e all’art. 7, comma 9, riconoscendo alla Regione Friuli-VG, quale Regione a statuto speciale, sufficiente competenza per quelle specifiche disposizioni.

Il principio

Una Regione a statuto speciale può adottare misure di sostegno economico ai lavoratori nell’ambito della propria competenza legislativa, ma non può disciplinare istituti che interferiscono con le materie di competenza statale esclusiva come l’ordinamento civile e il sistema valutario; in tali casi la norma regionale è incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa può fare una Regione per sostenere i lavoratori in crisi?

Le Regioni possono adottare misure di politica attiva del lavoro, sussidi di carattere assistenziale e contributi economici, ma devono rispettare i confini della propria competenza. Non possono disciplinare istituti previdenziali (Cassa Integrazione, indennità di disoccupazione) che appartengono alla competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o), Cost.).

Il Friuli-Venezia Giulia ha competenze speciali in materia di lavoro?

Lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (l. cost. n. 1/1963) attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in alcune materie (tra cui i lavori pubblici di interesse regionale). In materia di lavoro, la competenza è però concorrente e deve rispettare i principi fondamentali statali.

Cosa è la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile»?

L’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull’ordinamento civile, che comprende il diritto privato, i contratti, il diritto di famiglia e anche le norme sui rapporti di lavoro di diritto privato. Le Regioni non possono introdurre deroghe a queste discipline.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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