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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8-bis, comma 2, inserito dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 8/2009, che prevedeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, in contrasto con il diritto comunitario (direttiva Bolkestein) recepito tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva modificato la propria legge sul demanio marittimo inserendo l’art. 8-bis, comma 2, che consentiva ai titolari di concessioni demaniali marittime di chiederne la proroga. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, ritenendola in contrasto con gli artt. 43 e 81 del Trattato UE (ora artt. 49 e 56 TFUE) e con la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) che impone procedure competitive per il rilascio di concessioni limitate.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui inserisce l’art. 8-bis, comma 2, nella legge regionale n. 9/2002, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato UE). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale nella parte in cui ha inserito l’art. 8-bis, comma 2. La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime contrasta con il principio comunitario di libertà di stabilimento e con la direttiva Bolkestein, vincolanti per le Regioni tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

Il principio

Le concessioni demaniali marittime, in quanto risorse scarse, devono essere assegnate mediante procedure competitive aperte ai sensi della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein). Le norme regionali che prevedono proroghe automatiche o rinnovi privilegiati per i concessionari uscenti violano il diritto dell’UE e, tramite l’art. 117, primo comma, Cost., anche la Costituzione italiana.

Domande e risposte

Cosa sono le concessioni demaniali marittime?

Sono autorizzazioni rilasciate dallo Stato (tramite i Comuni) per l’uso esclusivo di tratti di spiaggia o di fondale marino a fini commerciali (stabilimenti balneari, porti turistici, ecc.). Le concessioni sono per definizione limitate nel numero e nel tempo.

Cos’è la direttiva Bolkestein?

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel mercato unico. L’art. 12 impone agli Stati membri di ricorrere a procedure di selezione trasparenti e competitive quando le concessioni di risorse limitate sono in scadenza.

Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i balneari?

La sentenza del 2010 anticipa il lungo dibattito sulle proroghe delle concessioni balneari in Italia. Successive sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18/2021) hanno ribadito l’obbligo di gare pubbliche. La questione è rimasta aperta per anni per l’inerzia del legislatore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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