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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico registro), nella parte in cui non consente il rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare senza previa registrazione. Il creditore che ha vinto in giudizio contro un fallito può ottenere la copia necessaria senza attendere il pagamento dell’imposta.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento fallimentare, il creditore che ha ottenuto una sentenza favorevole nel giudizio di opposizione allo stato passivo deve presentare la copia dell’atto conclusivo per ottenere la variazione dello stato passivo. La norma impugnata subordinava il rilascio di tale copia al previo pagamento dell’imposta di registro, rendendo di fatto impossibile per il creditore esercitare tempestivamente il proprio diritto.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 66, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro). Parametri invocati: art. 3 Cost. (uguaglianza, disparità di trattamento rispetto al creditore che agisce contro un debitore in bonis) e art. 24 Cost. (diritto di difesa). Giudice rimettente: Giudice delegato del Tribunale di Trani nel procedimento fallimentare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, nella parte in cui non prevede che la disposizione del comma 1 (esenzione dal previo pagamento della registrazione) non si applichi al rilascio della copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare ai fini della variazione di quest’ultimo.
Il principio
Viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) la norma che impone al creditore vincitore nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare di pagare l’imposta di registro prima di ottenere la copia del provvedimento, quando tale copia è indispensabile per realizzare concretamente il diritto accertato in giudizio.
Domande e risposte
Cosa è lo stato passivo fallimentare?
Lo stato passivo è l’elenco dei creditori ammessi al fallimento, con i relativi importi. Un creditore escluso o ammesso per importo inferiore può opporsi con apposito ricorso al Tribunale.
Qual era il problema pratico?
Chi vinceva la causa contro il fallimento doveva pagare l’imposta di registro per ottenere la copia della sentenza, ma senza tale copia non poteva essere inserito o modificato nello stato passivo; si creava così un ostacolo concreto all’esercizio del diritto.
Come funziona adesso?
Grazie a questa sentenza, la copia dell’atto conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo può essere rilasciata senza il previo pagamento dell’imposta di registro, al pari di quanto avviene per i creditori che agiscono contro debitori non falliti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, compromesso dall’ostacolo al rilascio della copia
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