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Con l’ordinanza n. 218 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune norme della legge regionale ligure sul sistema educativo di istruzione e formazione, dopo che le parti hanno rinunciato al giudizio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria n. 18/2009 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), contestando che tali norme avessero invaso la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) e quella concorrente in materia di istruzione e formazione professionale (art. 117, comma 3, Cost.). In particolare erano censurate le disposizioni sull’apprendistato professionalizzante e sulla formazione superiore.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 33, commi 1 lett. b) e c) e 2, 36, 37, 38 comma 5 lett. e), 39 comma 2, 40 della l.r. Liguria 11 maggio 2009, n. 18. Parametri: artt. 33, sesto comma, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 50/2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, in esito alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Non vi è stata pronuncia nel merito.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte entri nel merito della questione di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?
Il processo si estingue quando il ricorrente rinuncia all’azione e la parte resistente accetta la rinuncia. È diverso dalla «cessazione della materia del contendere»: qui non occorre che la norma impugnata sia stata abrogata, è sufficiente la volontà delle parti di non proseguire il giudizio.
Chi può impugnare le leggi regionali che riguardano la formazione professionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre ricorso diretto alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, se ritiene che essa invada la competenza statale esclusiva o concorrente.
La formazione professionale è materia esclusiva statale o regionale?
L’istruzione è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), con principi fondamentali fissati dallo Stato e dettaglio normativo affidato alle Regioni. La formazione professionale è invece tendenzialmente di competenza regionale, ma deve raccordarsi con le norme statali sull’apprendistato e sull’ordinamento scolastico.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; istruzione come materia concorrente
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