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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 213 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Trentino-Alto Adige che consentiva l’accesso alla dirigenza regionale mediante concorsi riservati agli iscritti a un albo di idonei, in contrasto con i principi di imparzialità e parità di accesso agli uffici pubblici.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Trentino-Alto Adige aveva modificato l’art. 24 della l.r. n. 15/1983 prevedendo che la qualità di dirigente potesse essere conferita anche attraverso «concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tale disposizione perché riteneva che la riserva a una categoria chiusa di concorrenti violasse il principio del concorso pubblico aperto.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 8, commi 4 e 6 (recte: comma 2) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, nella parte in cui modifica l’art. 24 della l.r. n. 15/1983. Parametri: artt. 2, 51 primo comma e 97 primo e terzo comma della Costituzione. Giudice rimettente: ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 62/2009).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 4 e 6 dell’art. 24 della l.r. n. 15/1983 come modificati dalla legge n. 5 del 2009. Il concorso riservato agli iscritti all’albo degli idonei viola gli artt. 51 e 97 Cost., perché preclude l’accesso ai candidati esterni qualificati e altera il principio di imparzialità nell’accesso alla dirigenza pubblica.

Il principio

L’accesso alla qualifica dirigenziale negli enti pubblici deve avvenire tramite concorso aperto al pubblico: una norma regionale che riserva tale accesso ai soli iscritti a un albo chiuso di «idonei» viola gli artt. 51 e 97 Cost., anche se la Regione ha autonomia speciale in materia di ordinamento dei propri uffici.

Domande e risposte

Un albo di idonei può mai giustificare concorsi riservati per la dirigenza?

No, secondo questa sentenza. L’art. 97 Cost. impone il concorso pubblico come regola generale per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali previsti dalla legge, non mediante riserve a categorie chiuse prive di giustificazione costituzionale.

Vale anche per le Regioni a statuto speciale come il Trentino-Alto Adige?

Sì. Anche le Regioni con autonomia speciale devono rispettare i principi costituzionali fondamentali sull’accesso agli uffici pubblici (artt. 51 e 97 Cost.), che costituiscono un limite inderogabile alla loro competenza legislativa.

Cosa succede ai dirigenti già nominati con il concorso riservato?

La sentenza non retroagisce automaticamente sulle nomine già perfezionate; i suoi effetti riguardano le future procedure concorsuali. Le situazioni già definite possono essere tutelate da specifiche disposizioni transitorie, se il legislatore regionale le adotta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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