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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Valle d’Aosta n. 18/2009, che consentiva ampliamenti di esercizi di ristorazione e strutture alberghiere in aree boscate, violando la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La Regione Valle d’Aosta aveva approvato disposizioni urgenti che permettevano, tra l’altro, l’ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere anche in zone boscate, derogando alle norme urbanistiche ordinarie. Il Governo ha impugnato le disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, comma 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale, in quanto la norma, consentendo ampliamenti di strutture ricettive in aree boscate senza adeguata considerazione dei vincoli ambientali, eccede dalla competenza regionale e invade la tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

Il principio

La tutela dell’ambiente costituisce materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni, pur a statuto speciale, non possono approvare norme che consentano interventi edilizi in aree boscate in contrasto con la normativa statale di protezione ambientale, anche se la legislazione regionale persegue finalità di sviluppo turistico.

Domande e risposte

Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato?

L’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, fissando uno standard minimo uniforme su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono intervenire, ma solo per alzare il livello di tutela, non per abbassarlo.

La Valle d’Aosta ha poteri speciali in materia urbanistica?

Sì: lo Statuto speciale attribuisce alla Valle d’Aosta competenze in materia urbanistica e pianificazione territoriale, ma questi poteri non si estendono alla tutela ambientale in senso stretto, che rimane statale.

Cosa significa «aree boscate» in questo contesto?

Le aree boscate sono zone coperte da vegetazione arborea con rilevanza ecologica e paesaggistica. La normativa statale (d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali) le tutela come beni paesaggistici soggetti a vincolo, limitando gli interventi edilizi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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