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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni del d.l. n. 112/2008 in materia di edilizia residenziale pubblica, ritenendo che alcune norme invadessero la competenza legislativa residuale delle Regioni sulla gestione degli alloggi di edilizia popolare.
Di cosa si tratta
Più Regioni (Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia) avevano impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133/2008), in particolare gli artt. 11 e 13, che disciplinavano i programmi integrati di edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi degli ex IACP, lamentando un’ingerenza statale in materie di competenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni hanno sollevato questioni di legittimità degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, sostenendo che la disciplina di dettaglio sull’edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi fosse di competenza regionale residuale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, comma 3, lettera e), limitatamente alla parola “anche”; dell’art. 11, comma 4, ultimo periodo (“Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”); dell’art. 11, comma 9; degli artt. 13, commi 2, 3 e 3-ter. Ha dichiarato non fondate le questioni sulle altre disposizioni.
Il principio
Lo Stato non può prevedere, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, meccanismi che consentano di superare l’intesa con le Regioni mediante il decorso di un termine: il principio di leale collaborazione esige un’intesa “forte” quando la norma statale incide in modo significativo su materie di competenza regionale.
Domande e risposte
Perché è stata dichiarata illegittima la clausola dei “90 giorni”?
Perché la norma consentiva di approvare accordi di programma in materia di edilizia residenziale — materia di competenza regionale — anche senza l’intesa della Regione, se questa non fosse stata raggiunta entro 90 giorni; la Corte ha ritenuto che tale meccanismo violasse il principio di leale collaborazione, che richiede un’intesa “forte” (non superabile per silenzio o diniego).
L’edilizia residenziale pubblica è di competenza statale o regionale?
La Corte ha chiarito che l’edilizia residenziale pubblica, nella sua dimensione di gestione degli alloggi, è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.); lo Stato mantiene competenze sui livelli essenziali e sui principi fondamentali, ma non può dettare la disciplina di dettaglio.
Quali disposizioni sono state salvate?
Le questioni sulle disposizioni generali di principio degli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112/2008 sono state dichiarate non fondate, in quanto la Corte ha ritenuto che gli aspetti di coordinamento statale — ove non si traducano in poteri amministrativi privi di giustificazione unitaria — siano ammissibili.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza legislativa residuale regionale sull’edilizia residenziale pubblica
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà e leale collaborazione
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