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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul requisito della carta di soggiorno per l’accesso all’indennità di accompagnamento da parte degli stranieri invalidi, perché le norme impugnate erano già state dichiarate incostituzionali con precedenti sentenze della stessa Corte.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pistoia aveva sollevato questione di legittimità delle norme che subordinano l’accesso degli stranieri extracomunitari alla pensione di inabilità e all’assegno di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) e al rispetto di specifici limiti reddituali. La questione era stata proposta nel 2008 nell’ambito di un ricorso di una cittadina extracomunitaria invalida contro l’INPS.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 2 e 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: le norme censurate erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 306 del 2008 e, in parte, dalla sentenza n. 11 del 2009. Il giudice rimettente avrebbe dovuto disapplicare le norme già annullate e non sollevare una nuova questione su norme prive di efficacia.

Il principio

Il giudice non può sollevare questione di legittimità costituzionale su norme già dichiarate incostituzionali dalla Corte: deve applicare direttamente l’effetto retroattivo della sentenza di incostituzionalità, disapplicando la norma caducata nel giudizio pendente.

Domande e risposte

Cosa dicevano le sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009?

Con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva l’assegno di accompagnamento per gli stranieri che non possedessero la carta di soggiorno; con la n. 11/2009 aveva esteso la pronuncia alla pensione di inabilità.

Cosa deve fare il giudice quando la norma è già stata annullata?

Deve applicare l’effetto erga omnes della sentenza di incostituzionalità: la norma dichiarata illegittima perde efficacia con effetto retroattivo in tutti i giudizi pendenti, e il giudice decide come se la norma non fosse mai esistita.

Gli stranieri invalidi hanno quindi diritto all’indennità di accompagnamento?

A seguito delle sentenze n. 306/2008 e n. 11/2009, sì: il requisito della carta di soggiorno non può più essere imposto per escludere gli stranieri extracomunitari dall’assegno di accompagnamento e dalla pensione di inabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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