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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 37 del codice di procedura civile in tema di difetto di giurisdizione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza, trascurando che la Corte di cassazione aveva già riconosciuto in via giurisprudenziale l’operatività della translatio iudicii anche tra giudici di giurisdizioni diverse.
Di cosa si tratta
Una società aveva proposto opposizione a una cartella di pagamento INPS prima davanti al giudice del lavoro, che aveva declinato la propria giurisdizione, poi riassunto il giudizio davanti alla Commissione tributaria. L’INPS aveva eccepito la decadenza, sostenendo che la riassunzione dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.) non conserva gli effetti della domanda originaria, a differenza di quanto accade per l’incompetenza (artt. 42-50 c.p.c.).
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Taranto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 37 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui – a differenza delle norme sulla competenza – non consentirebbe la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di declinatoria di giurisdizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva considerato che le Sezioni Unite della Cassazione avevano già affermato (sentenza n. 4109/2007) l’operatività della translatio iudicii anche in ipotesi di difetto di giurisdizione, superando la lacuna normativa denunciata in via interpretativa.
Il principio
Prima di sollevare una questione di costituzionalità, il giudice rimettente deve verificare se il problema possa essere risolto in via interpretativa, anche alla luce della giurisprudenza consolidata delle corti superiori: se esiste un’interpretazione adeguatrice, la questione difetta di rilevanza.
Domande e risposte
Che cosa è la translatio iudicii?
È il meccanismo che consente di riassumere un giudizio davanti al giudice competente dopo che il primo giudice ha declinato la propria competenza o giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria (come l’interruzione della prescrizione).
Dopo questa ordinanza, la translatio iudicii vale anche per il difetto di giurisdizione?
Sì: la Corte di cassazione a Sezioni Unite aveva già esteso il principio al difetto di giurisdizione, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2007, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 della legge n. 1034/1971 nella parte in cui non ammetteva la translatio tra giudice ordinario e amministrativo.
Cosa succede se si lascia decorrere il termine per la riassunzione?
Il processo si estingue e gli effetti della domanda originaria vengono meno, con possibile decadenza dall’azione o interruzione della prescrizione non più operante.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio, parametro principale della questione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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