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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge pugliese sulle professioni turistiche che istituiva tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) e ne disciplinava requisiti, elenchi e condizioni di esercizio, violando la riserva statale in materia di individuazione delle professioni.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 37 del 2008 sulle attività professionali turistiche, che creava tre nuove figure professionali non previste dalla legislazione nazionale, istituiva elenchi provinciali e disciplinava le condizioni per l’accreditamento e l’iscrizione. Il Governo impugnò le disposizioni principali ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di professioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni» a legislazione concorrente) e, in via subordinata, all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza).

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e, per inscindibile connessione, estende la declaratoria all’intera legge regionale n. 37 del 2008 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953. La censura relativa alla concorrenza è dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

Il principio

Anche per le professioni turistiche, la competenza a individuare nuove figure professionali, definirne i profili e stabilire le condizioni di accesso spetta esclusivamente allo Stato. La Regione non può creare nuove professioni né istituire elenchi professionali con propri requisiti: ciò varrebbe anche se l’iscrizione all’elenco non fosse obbligatoria per esercitare l’attività.

Domande e risposte

Perché la legge pugliese è stata dichiarata incostituzionale nella sua interezza?

Perché le norme non impugnate direttamente (come quella sull’istituzione degli elenchi provinciali) erano inscindibilmente connesse a quelle dichiarate incostituzionali: senza le disposizioni sulle figure professionali, le restanti norme sarebbero prive di autonoma portata normativa, e quindi la declaratoria si estende all’intera legge.

La Regione può regolamentare le guide turistiche?

Le Regioni hanno competenza residuale sul turismo, ma le figure professionali delle guide e degli operatori turistici rientrano nella materia «professioni» (legislazione concorrente), dove spetta allo Stato fissare i principi fondamentali, inclusa l’individuazione delle categorie professionali.

Cosa cambia per interprete turistico e operatore congressuale dopo questa sentenza?

Le tre nuove figure create dalla legge pugliese (interprete turistico, operatore congressuale, guida turistica sportiva) non hanno base legale dopo la declaratoria di incostituzionalità. Chi esercitava tali attività in base alla legge regionale non può più invocarla come fondamento normativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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