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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’impugnazione del Governo contro la legge lombarda sulle infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, poiché nelle more del giudizio la Regione Lombardia aveva abrogato le disposizioni contestate, rendendo il conflitto privo di oggetto.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2008, che disciplinava le procedure per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale il cui concorrente interesse regionale era riconosciuto in appositi accordi. Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, poiché la Regione avrebbe invaso la competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale), in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere perché la Regione Lombardia ha abrogato le disposizioni impugnate nelle more del giudizio, eliminando così le norme oggetto del ricorso. In assenza di disposizioni ancora vigenti su cui pronunciarsi, il giudizio non ha più oggetto.

Il principio

Quando il legislatore regionale abroga le disposizioni impugnate in via principale dal Governo prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che venga emessa alcuna pronuncia nel merito sull’asserita incostituzionalità.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere»?

Significa che, dopo la proposizione del ricorso, si è verificato un fatto (nel caso, l’abrogazione delle norme impugnate) che ha fatto venire meno l’oggetto del giudizio. La Corte non si pronuncia nel merito e dichiara estinto il processo.

L’abrogazione della norma regionale impedisce sempre la sentenza della Corte?

Non sempre: la Corte valuta se residuino effetti ancora applicabili alle situazioni pregresse. Solo quando la norma non è più applicabile a nessun rapporto giuridico pendente o futuro, il giudizio cessa per sopravvenuta carenza di interesse.

Cosa riguardava la legge lombarda sulle infrastrutture?

La legge regionale n. 15/2008 disciplinava le procedure per le infrastrutture strategiche in cui Stato e Regione avevano un interesse concorrente, stabilendo regole per le intese, le conferenze di servizi e le procedure in caso di inerzia degli organi statali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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