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La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni della legge regionale Piemonte sul software libero che escludevano l’applicazione di sanzioni penali sul diritto d’autore e imponevano un obbligo di preferenza per l’open source, riservando alla competenza esclusiva dello Stato la materia del diritto d’autore e della concorrenza. Le restanti norme sono dichiarate non fondate.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva approvato una legge per promuovere il software libero (open source) nella pubblica amministrazione regionale, prevedendo tra l’altro che alla cessione di software libero non si applicassero le sanzioni penali della legge sul diritto d’autore e imponendo una preferenza verso il software open source negli appalti pubblici regionali. Il Governo impugnò alcune di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 3, 3, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile e penale (incluso il diritto d’autore).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, che escludeva l’applicazione dell’art. 171-bis della legge sul diritto d’autore al software libero — disposizione che invade la competenza statale sull’ordinamento penale — e dell’art. 3, che imponeva un obbligo generalizzato di preferenza per il software open source nelle acquisizioni pubbliche regionali, lesivo della concorrenza. Dichiara invece non fondate le questioni relative agli artt. 4, 5 e 6.
Il principio
Le Regioni possono promuovere l’uso del software libero nella propria pubblica amministrazione, ma non possono né derogare alle norme statali (penali e civili) in materia di diritto d’autore né imporre una preferenza obbligatoria per l’open source che alteri le regole della concorrenza negli appalti: entrambe le materie appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.
Domande e risposte
Le Regioni possono adottare leggi per favorire il software libero?
Sì, possono farlo con riferimento alla propria organizzazione amministrativa, ma non possono interferire con le norme statali sul diritto d’autore né creare obblighi di preferenza che distorcano la concorrenza.
Cos’è il software open source che la sentenza descrive?
Il software open source è un programma il cui codice sorgente viene reso liberamente accessibile e modificabile dall’autore, che rinuncia volontariamente alle facoltà escludenti tipiche del diritto d’autore per favorire la condivisione e lo sviluppo collaborativo.
Perché la Corte ha salvato gli artt. 4, 5 e 6?
Quelle disposizioni, pur promuovendo il software libero, non obbligavano a escludere il software proprietario né derogavano a norme statali penali: si limitavano a orientare scelte discrezionali dell’amministrazione regionale nel rispetto della normativa nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni; riserva allo Stato la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile e penale
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