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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967 (funzioni consolari), che non menziona espressamente l’amministrazione di sostegno tra le competenze del console quale giudice tutelare all’estero. La norma, interpretata sistematicamente, consente già al console di nominare un amministratore di sostegno per i cittadini italiani residenti nella sua circoscrizione.
Di cosa si tratta
L’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967 attribuisce al capo dell’ufficio consolare di prima categoria le funzioni di giudice tutelare nei confronti dei cittadini italiani minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione consolare. La legge n. 6/2004 ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), ma non ha aggiornato la norma consolare per includervi espressamente questa nuova figura. Il Console d’Italia a Spalato, investito della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, ha dubitato di poter intervenire senza espressa previsione normativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Console d’Italia a Spalato, nella sua qualità di Giudice tutelare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la competenza del console a nominare un amministratore di sostegno ex art. 404 c.c. per i cittadini italiani residenti all’estero, determinando una disparità di tutela rispetto alle persone pienamente capaci di intendere e di volere.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, in quanto l’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967 contiene un rinvio ampio alle funzioni attribuite al giudice tutelare. L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004, è una misura meno invasiva dell’interdizione e dell’inabilitazione, ricompresa nel novero degli istituti di protezione delle persone. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della norma consente già al console di nominare l’amministratore di sostegno, senza necessità di una dichiarazione di illegittimità. La Corte ha anche rilevato l’assenza di un effettivo conflitto di competenza con il giudice tutelare italiano, poiché la competenza si radica nel luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Il principio
Il rinvio contenuto nell’art. 34 del d.P.R. n. 200/1967 alle funzioni del giudice tutelare include, per interpretazione sistematica, anche il potere di nominare un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 c.c., in quanto misura meno invasiva rispetto all’interdizione già espressamente prevista. La questione di legittimità costituzionale è pertanto non fondata.
Domande e risposte
Un italiano non autosufficiente che vive all’estero può rivolgersi al console per ottenere un amministratore di sostegno?
Sì, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte. Il Console, nella sua qualità di giudice tutelare per la circoscrizione consolare, è competente a nominare un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 c.c. per i cittadini italiani residenti nella circoscrizione che si trovino in condizioni di menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea.
L’amministratore di sostegno nominato dal console vale anche in Italia?
Il provvedimento del console-giudice tutelare ha effetti nell’ambito della circoscrizione consolare. La Corte ha escluso un conflitto di competenza con il giudice tutelare italiano perché la competenza si determina in base al luogo di residenza o domicilio del beneficiario: se questi risiede all’estero, il console è competente.
Che differenza c’è tra amministrazione di sostegno e interdizione?
L’interdizione comporta la totale incapacità di agire del soggetto, sostituito dal tutore. L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) è una misura più flessibile e meno invasiva, che può riguardare solo determinati atti e lascia al beneficiario la capacità di agire per gli atti non inclusi nell’incarico dell’amministratore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza, parametro per la disparità di tutela tra cittadini italiani all’estero
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 25 della Costituzione — Giudice naturale precostituito per legge
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
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