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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 2 e 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 10/2008, che aveva disciplinato autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche. Le norme regionali violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva approvato la legge n. 10/2008, contenente disposizioni sul riordino territoriale e sull’autoriforma dell’amministrazione. L’art. 28, commi 2 e 7, disciplinava il metodo di calcolo tariffario del servizio idrico integrato e le modalità di trasferimento di funzioni relative alla gestione delle risorse idriche. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme sostenendo che la materia fosse di competenza esclusiva statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10/2008, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali sulle tariffe idriche e la gestione dell’acqua invadessero la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi i commi dell’art. 28 della legge regionale. La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Il principio

La disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato e la gestione delle risorse idriche rientrano nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). Le Regioni non possono adottare normative autonome in questo ambito.

Domande e risposte

Cos’è il servizio idrico integrato?

Il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. È un servizio a rete di rilevanza economica.

Chi fissa le tariffe dell’acqua?

Le tariffe del servizio idrico integrato sono fissate secondo un metodo stabilito dalla legge statale (oggi dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA). Le Regioni non possono derogare a questi criteri.

Perché l’acqua rientra nella tutela dell’ambiente?

La Corte costituzionale ha più volte qualificato la gestione delle risorse idriche come parte della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale, in quanto l’acqua è una risorsa naturale limitata il cui governo ha rilevanza nazionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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